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Nuove disposizioni per combattere il cabotaggio illegale – Circolare congiunta Interno-Trasporti del 15/01/15.

Nuove disposizioni per combattere il cabotaggio illegale – Circolare congiunta Interno-Trasporti del 15/01/15.

22 Gennaio 2015

Il Ministero dell’Interno ed il Ministero dei Trasporti hanno emanato, lo scorso 15 gennaio, una Circolare a firma congiunta con cui diventano finalmente operative le nuove disposizioni per combattere il cabotaggio illegale che sono state introdotte dal cosiddetto Decreto “Sblocca Italia” –  D.L. n.133 del 12/09/2014, convertito con la L. n.164 dell’11/11/2014.

Come si ricorderà le disposizioni sono contenute nelle modifiche apportate dallo “Sblocca Italia” all’articolo 46 bis della Legge 298/1974.

I commi 1 e 1 bis del nuovo articolo stabiliscono che se durante un controllo su strada, gli agenti riscontrino un’incompatibilità tra le registrazioni del tachigrafo (o altri elementi relativi alla stessa circolazione) e le prove documentali che devono trovarsi sul veicolo quando si svolge il cabotaggio, o il conducente riesce a spiegare tale incompatibilità.

Ove non sia in grado di farlo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 € a 15.000 € ed al fermo del veicolo per tre mesi.

Nel caso di una reiterazione della stessa violazione che avvenga nel triennio, il fermo del veicolo sarà prolungato a 6 mesi.

La stessa sanzione si applica anche quando la documentazione in questione non si trovi sul mezzo.

I ministeri dell’Interno e dei trasporti, con questa Circolare congiunta hanno ora formalmente messo al corrente gli agenti e gli operatori di Polizia stradale della nuova previsione normativa allo scopo di far decollare – si spera in modo più efficace che nel passato – la lotta al cabotaggio abusivo.

La Circolare ha innanzi tutto provveduto a:

–   riepilogare i tratti essenziali del trasporto di cabotaggio;

–   evidenziare le differenze tra l’attività di cabotaggio ed il trasporto combinato eseguito ai sensi della direttiva comunitaria 92/106 del 7 Dicembre 1992.

L’ATTIVITA’ di CABOTAGGIO

Per quanto attiene al cabotaggio, la circolare sottolinea che:

  • il vettore comunitario può iniziare l’attività di cabotaggio soltanto se è entrato nel nostro Paese con un veicolo carico e le merci trasportate nel viaggio internazionale siano state previamente e integralmente consegnate;
  • dopo lo scarico integrale del trasporto internazionale in entrata, le operazioni di cabotaggio consentite sono tre, da eseguire con lo stesso veicolo con cui è stato effettuato il predetto trasporto internazionale o, in caso di combinazione di veicoli agganciati, con il veicolo a motore del medesimo complesso veicolare;
  • l’ultimo scarico in regime di cabotaggio deve avvenire entro 7 giorni dall’ultimo scarico eseguito nell’ambito del trasporto internazionale in entrata;
  • È ammesso ad effettuare cabotaggio in Italia anche il vettore comunitario proveniente dalla Svizzera, dopo aver fatto un trasporto internazionale Svizzera/Italia (es, il vettore francese, dopo aver fatto un trasporto Svizzera/Italia).
  • I vettori svizzeri non possono effettuare cabotaggio, in quanto l’accordo U.E – Svizzera vieta il trasporto di cabotaggio sul territorio delle parti contraenti.
  • Le imprese di autotrasporto stabilite in Croazia non sono autorizzate ad effettuare il cabotaggio fino al 30 Giugno 2015, fermo restando che la Commissione U.E potrebbe decidere di ampliare questo periodo di moratoria.

IL TRASPORTO COMBINATO INTERNAZIONALE

Per quanto attiene invece al trasporto combinato, la circolare richiama, per gli opportuni approfondimenti, le spiegazioni già fornite nella circolare del Ministero dei Trasporti prot. 25149 del 18 Marzo 2008.

Tale Circolare specificava le condizioni affinché si abbia un trasporto combinato, come definite nella citata direttiva CE 92/106 (recepita con D.M del 15/02/2001):

a) il tragitto svolto su strada deve essere la parte iniziale o terminale di un’operazione di trasporto più ampia, proveniente da un altro Paese della U.E via mare o via ferrovia;

b) in caso di agganciamento misto, entrambi i veicoli devono risultare immatricolati nella U.E o nello S.E.E.;

c) nel combinato ferroviario, il tratto ferroviario deve essere di almeno 100 Km in linea d’aria, mentre quello su strada deve essere il tragitto più breve possibile tra il luogo di inizio o di termine del viaggio su gomma e la stazione ferroviaria attrezzata più vicina;

d) nel combinato marittimo, il tratto su nave deve essere di almeno 100 Km in linea d’aria, mentre quello su gomma deve essere al massimo di 150 Km in linea d’aria tra il punto di inizio o termine del viaggio su gomma e il porto.

Se risponde a questi requisiti, la tratta terminale o iniziale del trasporto combinato va considerata, a tutti gli effetti, un trasporto internazionale.

Pertanto, il conducente deve esibire la copia conforme della licenza comunitaria e, se il veicolo è condotto da un autista extracomunitario non soggiornante di lungo periodo, l’attestato del conducente.

In mancanza di questi documenti, si applicherà la sanzione dell’art. 46  della Legge 298/1974.

Nel caso del trasporto combinato, dalla documentazione di bordo devono risultare tutta una serie di informazioni richieste dalla direttiva 92/106 (es dati del vettore che esegue il trasporto, copia della licenza comunitaria, indicazione della stazione o del porto di carico e di scarico, ecc..).

La mancanza delle condizioni richieste dalla direttiva CE 92/106 per il trasporto combinato, ovvero la mancanza di documentazione che permetta di risalire alle informazioni di cui sopra, fa sì che il viaggio eseguito in Italia dal vettore comunitario configuri un trasporto di cabotaggio.

Pertanto, il vettore dovrà dimostrare di essere in regola con i requisiti prescritti dall’art. 8 del Regolamento 1072/2009, pena l’applicazione della sanzione per il cabotaggio illegale analizzata agli inizi, prevista dall’art. 46 bis della Legge 298/1974.

LE NUOVE SANZIONI

Particolarmente importante è il paragrafo della Circolare dedicato all’analisi del nuovo trattamento sanzionatorio sopra indicato.

Le Amministrazioni evidenziano, in particolare, i seguenti aspetti:

  • le risultanze delle registrazioni tachigrafiche o di altre circostanze (es le percorrenze autostradali) costituiscono elementi di prova ai fini sanzionatori, qualora vi sia incongruenza con la circolazione del veicolo in territorio italiano e il vettore non riesca a fornire valide motivazioni per giustificarla;

Le sanzioni, peraltro, scattano anche nei seguenti casi:

  • mancata esibizione, in occasione del controllo su strada, dei documenti relativi all’attività di cabotaggio in corso di svolgimento e di quella svolta;
  • esibizione di documenti privi di uno o più degli elementi richiesti a chi effettua operazioni di cabotaggio a norma dell’art. 8 del Regolamento 1072/2009.

Si ricorda che il Regolamento prevede che il conducente debba esibire documenti dai quali sia rilevabile in modo certo:

a) nome, indirizzo e firma del mittente;

b) nome, indirizzo e firma del trasportatore;

c) nome e indirizzo del destinatario, la sua firma e la data di consegna delle merci una volta eseguita;

d) luogo e data del passaggio di consegna delle merci, e luogo di consegna previsto;

e) denominazione corrente della natura delle merci, modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta, il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;

f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;

g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

Tutte queste informazioni devono risultare dalla documentazione a bordo del mezzo, al momento del controllo su strada dell’agente di Polizia.

Non è infatti consentita nessuna comunicazione a posteriori e, pertanto, l’agente che ne accerta la mancanza deve sempre ed immediatamente applicare la sanzione dell’art. 46 bis.

L’applicazione della sanzione in questione avviene ai sensi dell’art. 207 C.d.S, per cui il conducente può decidere di:

  • pagare immediatamente nelle mani dell’agente accertatore;
  • prestare una cauzione pari al minimo edittale, a pena del fermo del mezzo per 60 giorni, sanzione che si cumula a quella, accessoria all’art. 46 bis, del fermo del veicolo.

In quest’ultimo caso (ma le stesse considerazioni valgono anche per il fermo, quale sanzione accessoria per la violazione dell’art. 46 bis), la misura dovrà essere eseguita a spese del responsabile della violazione; ciò tenuto conto che, in entrambe le circostanze, il veicolo non viene affidato al trasgressore ma rimane custodito presso un deposito autorizzato, per tutta la durata del fermo.

 

 

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