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Nuova disciplina dei tempi di attesa al carico e allo scarico delle merci: arrivano i chiarimenti del MIT
Con circolare n.13485 del 4 novembre 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina dei tempi di carico e scarico delle merci, così come previsto dall’art. 6 del Dgls 286/2005 modificato dall’art.4 del decreto-legge 73/2025.
In particolare, il Ministero è intervenuto con la pubblicazione della circolare in oggetto al fine di fornire una interpretazione univoca rispetto a quelle fornite da parte dei diversi operatori della filiera dal momento dell’entrata in vigore della normativa.
Da questo punto di vista il MIT ribadisce, nel testo della circolare, che nella norma in questione
- è indicato tassativamente in 90 minuti il periodo di franchigia connesso all’attesa ai fini sia del carico che dello scarico delle merci (comma 1);
- è stabilito in 100 euro l’indennizzo dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo relativo al superamento del predetto periodo di franchigia (comma 2);
- l’indennizzo di 100 euro è dovuto anche, senza ulteriori periodi di franchigia, in caso di superamento dei tempi indicati contrattualmente per l’esecuzione materiale delle operazioni di carico o scarico; anche in questo caso l’indennizzo è dovuto al vettore per ogni ora o frazione di ora di ritardo (comma 3).
Da quanto sopra evidenziato il Ministero ribadisce quindi che:
- nella franchigia di cui al comma 1 non sono ricompresi i tempi per le operazioni di carico e scarico;
- non vi sono periodi di franchigia relativi all’indennizzo per il superamento dei tempi di carico e scarico;
- l’indennizzo è dovuto integralmente (100 euro) anche per il superamento dei tempi di franchigia (comma 2) o di carico o scarico (comma 3) inferiori all’ora.
L’indennizzo non è previsto, peraltro, qualora il ritardo sia imputabile al vettore.
Partendo da questo impianto normativo, argomenta il Ministero, risulta evidente l’importanza rivestita dal contratto di trasporto e dalle indicazioni fornite al vettore rispetto al luogo e all’orario di svolgimento delle operazioni di carico e scarico.
Altro aspetto da tenere in considerazione, continua il MIT nella nota, è che le parti, nel determinare il contenuto del contratto, devono rispettare sia i limiti imposti dalla Legge, sia i vincoli stabiliti dal Dlgs 286/05, tenendo conto che nella normativa previgente era contemplata la possibilità di deroga pattizia, mentre tale facoltà di deroga non è richiamata nella modifica normativa in argomento.
A fronte di tutto ciò, considerato una serie di fattori tra cui:
- il fatto che il carico e lo scarico della merce coinvolgono molti attori della filiera logistica (vettore stradale, spedizioniere, agente marittimo, terminalista, ecc.);
- che queste operazioni possono essere svolte in terminali con caratteristiche molto diverse tra loro (porti, interporti, piattaforme logistiche, ecc.);
- la circostanza per cui la legge prevede che “il committente e il caricatore sono tenuti in solido a corrispondere al vettore” l’indennizzo “fatto salvo il diritto di rivalsa tra i coobligati nei confronti dell’effettivo responsabile”;
- che esiste un’ampia varietà di contratti di trasporto (in forma scritta e non scritta) e delle parti stipulanti;
Risulta necessario definire con maggiore accuratezza possibile ed in via preventiva, il luogo, le modalità di accesso dei veicoli, l’orario di effettuazione e i tempi di esecuzione delle operazioni stesse nonché le modalità di attestazione delle predette pattuizioni.
Inoltre, dal momento che il vettore può dimostrare l’orario di arrivo con strumentali digitali, il MIT raccomanda di inserire nel contratto l’esatto orario e luogo di carico e scarico nonché le modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico.
Infine, l’ultima raccomandazione del Ministero è di fornire indicazioni precise circa gli effettivi responsabili del carico o dello scarico, in considerazione di quanto previsto per il pagamento dell’indennizzo e sul diritto di rivalsa, nonché di esplicitare cosa si intende per “eventuali cause di forza maggiore”, anche in considerazione che la norma di riferimento richiama le responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce in caso di violazione di disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale (art. 7 del d. lgs. 286/2005).

