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Modulo delle assenze; non c’è l’obbligo di averlo a bordo, ma la prudenza non è mai troppa….
In seguito a queste innovazioni comunitarie, il ministero dell’Interno precisa che la redazione del modulo di controllo previsto dall’articolo 9 del Decreto legislativo numero 144/2008 non è più obbligatoria dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del Regolamento UE/165/2014.
Ora è la Polizia Stradale che ha emanato, lo scorso 1 settembre 2016, una Circolare con cui “si ribadisce, pertanto, l’inapplicabilità delle sanzioni già previste dall’art. 9, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, ferma restando la facoltà dell’impresa di trasporto di redigere il modulo in esame, da esibire in sede di controllo in una prospettiva di collaborazione per chiarire le eventuali assenze nell’arco dei ventotto giorni”.
I lettori di Assotir.it dovranno quindi valutare attentamente il da farsi e le istruzioni da dare ai propri autisti:
- il Regolamento 165/2014 prevede che l’autista, ogni qual volta riassuma la guida di un veicolo dotato di tachigrafo dopo una assenza, deve inserire, prima di ripartire e utilizzando l’apposita funzione, se il camion è dotato di tachigrafo digitale (oppure facendo l’annotazione manuale sul retro del disco, nel caso di tachigrafi analogici) le motivazioni che possano giustificare il “buco” di registrazioni tachigrafiche.
- Questo obbligo rimane e anzi diviene l’unico obbligo per l’autista;
- Se tuttavia l’autista si reca all’estero, a scanso di equivoci, non è male se, oltre all’obbligatoria registrazione sul crono, l’autista rechi con sé anche il vecchio “modulo”, nella versione del 2009.
