News
MinLavoro: una prima Circolare illustra le linee della riforma degli Ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Circolare n. 1 del 3 gennaio 2022, ha fornito le prime indicazioni operative relative all’introduzione dei nuovi criteri per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale da riconoscere ai lavoratori in costanza del rapporto di lavoro nell’ottica della costituzione di un sistema di protezione sociale universale.
Viene precisato che si intendono abrogate tutte le circolari amministrative precedenti nelle parti non compatibili con la suddetta circolare.
La nota ministeriale sottolinea anche che, con decorrenza 1° gennaio 2022, la disciplina relativa al FIS deve essere adeguata alla legge di bilancio con l’estensione dell’ambito di applicazione ai datori di lavoro con almeno un dipendente non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa integrazione ordinaria) e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
Per quanto riguarda invece il periodo transitorio entro cui i Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, devono adeguarsi alle nuove disposizioni previste a seguito del riordino della disciplina, la circolare ha chiarito che al fine di garantire, nelle more dell’adeguamento dei regolamenti dei citati Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. 148/15, già costituiti al 31 dicembre 2021, una tutela ai dipendenti dei datori di lavoro che operano nei settori coperti dai citati Fondi e che occupano un numero di addetti inferiore a quello stabilito dai singoli regolamenti, dal 1° gennaio 2022, anche i sopracitati datori di lavoro rientrano nella disciplina del FIS, fermo restando che, dalla data di adeguamento dei singoli Regolamenti dei Fondi di solidarietà bilaterali, i datori di lavoro rientreranno nell’ambito di applicazione del rispettivo Fondo di solidarietà bilaterale e non saranno più soggetti alla disciplina del FIS, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Si precisa che per tutti i trattamenti di integrazione salariale straordinari, previsti dal decreto legislativo n. 148/2015, si applica il procedimento amministrativo di cui all’articolo 25 dello stesso decreto, ove non espressamente derogato.
La Circolare prosegue indicando minuziosamente come cambia la organizzazione degli ammortizzatori sociali a seguito della riforma, elencando, dopo la premessa, i seguenti punti d’interesse:
- Decorrenza delle nuove disposizioni
- Lavoratori beneficiari
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato
- Requisito di anzianità di effettivo lavoro
- Computo dei lavoratori dipendenti per l’accesso al trattamento di CIGS
- La misura – Importi del trattamento di integrazione salariale
- Contribuzione addizionale
- Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
- Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa
- Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
- Campo d’applicazione
- Causali di intervento delle integrazioni salariali straordinarie
- Organizzazione aziendale
- crisi aziendale
- contratto di solidarietà
- Accordo di transizione occupazionale
- Contribuzione delle integrazioni salariali straordinarie
- Condizionalità e riqualificazione professionale
- Contratto di espansione
- Disposizioni transitorie
- Fondi di solidarietà bilaterali. Adeguamento platea dei datori di lavoro e adeguamento prestazione
- Fondo di integrazione salariale
Rinviamo alla lettura della Circolare, ferma restando la disponibilità del Sistema ASSOTIR a fornire alle imprese associate che le ritenessero necessarie, tutte le ulteriori informazioni e la consulenza specialistica