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Ministero dell’Interno: arrivano precisazioni sul contenuto della legge di conversione del decreto “Terra dei fuochi”
Il Ministero dell’Interno, attraverso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, ha emanato la circolare n.300/STRAD/1/0000036559.U/2025 del 10/12/2025 in cui fornisce chiarimenti in merito alle principali modifiche introdotte dall’art.1 della legge di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025 n.116 denominato decreto “Terra dei Fuochi”.
In particolare, la circolare in oggetto ricorda che il comma 1, lett. b) n.1) della legge di conversione ha ulteriormente innalzato la durata della sospensione della patente di guida da 4 a 6 mesi come sanzione accessoria in tutti quei casi di abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi mediante l’utilizzo di veicoli a motore.
Al n.2, della medesima lettera e comma, la legge di conversione ha introdotto anche la sanzione amministrativa per l’abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori in plastica lungo le strade. L’ambito di applicazione della disposizione – recita la circolare – è circoscritto ai soli rifiuti urbani.
Più nello specifico, la norma (da leggere in combinato disposto con i commi 1, 1bis dell’art.255 del TUA e l’art. 15, comma 1 let. f-bis) del CdS) introduce un illecito di gravità intermedia che si pone tra il reato previsto dal comma 1, dell’art. 255 del TUA, (circoscritto ai rifiuti diversi da quelli urbani e quelli da fumo e di piccolissime dimensioni), ed i meno gravi illeciti amministrativi previsti dal comma 1 bis dello stesso art. 255 relativo all’abbandono o deposito di rifiuti da fumo o di piccolissime dimensioni commesso fuori dalla strada o quando il getto non avviene da veicoli in sosta o in movimento e dall’art. 15 del Codice della strada, relativo al deposito o al getto di rifiuti su strada dai veicoli in sosta o in movimento.
In sostanza, questo nuovo illecito può essere rilevato a distanza attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza ed è prevista una sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro.
La circolare prosegue ricordando come il comma 1, lett. d) numero 6) della legge di conversione sostituisce il previgente comma 4, dell’art.256 del TUA in materia di inosservanza delle prescrizioni dettate dalle autorizzazioni, comunicazioni o iscrizioni per lo svolgimento delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione dei rifiuti.
La nuova normativa sanziona tutti coloro che, pur essendo titolari delle previste autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni, ne violino le prescrizioni ivi contenute con un’ammenda che va da euro 6.000 ad euro 52.000 o con l’arresto fino a tre anni.
Il Ministero chiarisce che affinché si possa applicare la fattispecie sopradescritta è necessario che il reato sia relativo a rifiuti non pericolosi e non deve derivare pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone oppure pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria o di porzioni di estese o significative del suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Infine, il comma 1, lett. f) ha modificato quanto previsto dal comma 4 dell’art.258 del TUA, disponendo che è punito con la pena della reclusione da 1 a tre anni chiunque effettua trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario o documenti sostitutivi.
Diversamente, afferma il Ministero, qualora le informazioni siano incomplete o inesatte ma siano rinvenibili in altri registri o scritture tenute per legge, è solamente prevista una sanzione amministrativa ridotta (da 260 a 1.550 euro).

