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Mininterno: riepilogati i controlli effettuabili dalla polizia stradale
Il Ministero dell’Interno, con nota del 20 maggio scorso (scaricabile in allegato), ha riepilogato quali controlli sono chiamati ad effettuare gli operatori della Polizia Stradale, per quanto attiene le disposizioni inerenti il contenimento della epidemia da coronavirus.
Rimandando ad una lettera puntuale della nota in oggetto, si riepilogano, di seguito, gli aspetti più importanti della nota ministeriale.
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NELL’UTILIZZO DI MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DI COSE
L’esercizio dell’attività del trasporto di cose è sottoposto alle prescrizioni di sicurezza contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento – della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica” dello scorso 20 Marzo, che prevede il rispetto di obblighi per il vettore (cioè dell’impresa che effettua il trasporto) o per l’impresa che cura lo scarico/carico della merce, nonché per i conducenti di questi veicoli.
Adempimenti a carico del vettore e dell’impresa che cura lo scarico/carico della merce
- informare i conducenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) (caso 2.1.1);
- sanificare ed igienizzare dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono riguardare tutte le parti frequentate dai lavoratori, ed effettuate con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità (caso 2.1.2);
- nei luoghi di carico/scarico delle merci, garantire la presenza di servizi igienici dedicati ai conducenti, di cui deve essere prevista una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani (caso 2.1.3);
- garantire che, nei luoghi di carico/scarico, sia assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro (caso 2.1.4).
Adempimenti a carico dell’autista di veicolo per trasporto merci
- se possibile, obbligo di rimanere a bordo del proprio mezzo quando sprovvisto di guanti e mascherina (costituisce eccezione a tale obbligo la necessità di svolgere manovre fuori · dal mezzo, funzionali al trasporto, ovvero il dover corrispondere ad esigenze personali) (caso 2.2.1);
- obbligo di rimanere a bordo del veicolo nel luogo di carico/scarico se è sprovvisto di DPI, ovvero, in alternativa, di mantenere durante tali operazioni la distanza di almeno un metro dagli altri operatori (caso 2.2.2);
- obbligo di indossare una mascherina durante la guida se è presente un secondo conducente ovvero un addetto al carico/scarico (o nel caso del custode/guardiano, diverso dal conducente, nel trasporto di animali vivi), quando non sia possibile mantenere un’adeguata distanza interpersonale (caso 2.2.3);
- divieto di accedere agli uffici delle aziende diverse dalla propria, salvo che per l’utilizzo dei servizi igienici dedicati (caso 2.2.4);
- obbligo di indossare una mascherina qualora, in luogo aperto, sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative (caso 2.2.5).
SANZIONI PRINCIPALI, ACCESSORIE E MISURE CAUTELARI PROVVISORIE
Il quadro sanzionatorio prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative previste all’art. 4 del decreto legge 19/2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, con aumento di 1/3 se la violazione è stata commessa alla guida di un veicolo), sia per la violazione delle prescrizioni contenute nei Protocolli, sia per l’inosservanza delle prescrizioni di contenimento dettate con provvedimenti delle autorità locali (in questo caso, la competenza ad irrogare la sanzione è dell’Autorità amministrativa che ha emesso l’Ordinanza).
Ai fini dell’individuazione del soggetto (imprenditore o altro) a cui applicare le sanzioni amministrative di cui sopra, occorre determinare chi è tenuto all’osservanza delle prescrizioni imposte.
Le violazioni riguardanti gli obblighi di organizzazione dell’attività imprenditoriale ovvero di predisposizione di strumenti per gli utenti o per i lavoratori o di misure di adeguamento, gestione, pulizia, sanificazione, ecc., sono certamente riferibili all’imprenditore (vettore, impresa che cura il carico/scarico della merce), e vanno contestate agli stessi tramite i loro rappresentati legali in quanto tenuti alla loro osservanza o, se commesse dai lavoratori, obbligati a vigilare sull’osservanza da parte di questi ultimi. Pertanto, per quanto riguarda il trasporto di cose, la violazione sarà contestata a chi gestisce l’attività (ovvero, se ricorre il caso, a chi gestisce l’attività connessa al carico/scarico delle merci) per la violazione degli obblighi cui al precedente punto 2.1.
Ove la violazione riguardi la predisposizione di strumenti a tutela dei lavoratori (ad esempio nel caso 2.1.1 in tema di informazione ai conducenti professionali circa il corretto uso dei DPI), occorre, tuttavia, verificare la condotta dell’imprenditore tenuto conto degli obblighi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.
Quanto alle sanzioni accessorie, la nota ricorda che l’art. 2 del decreto legge 33/2020, stabilisce che le violazioni delle disposizioni del dpcm commesse nell’esercizio di un’attività, comportano la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l’organo accertatore di disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione. L’applicazione della misura cautelare presenta ridotti margini di discrezionalità per l’operatore di Polizia, per cui andrà disposta la sospensione provvisoria dell’attività di trasporto, in ogni caso in cui il ripristino delle condizioni di sicurezza non possa avvenire nell’immediato e, comunque, per un periodo non più lungo di 5 giorni dalla data dell’accertamento, dandone atto nel verbale di contestazione e indicando nell’art.650 c.p.
Infine, per quanto concerne l’ingresso in Italia del personale viaggiante, il decreto legge 33/2020 e il successivo dpcm del 17 maggio hanno eliminato le precedenti distinzioni tra personale viaggiante di imprese aventi o meno sede legale in Italia.
Pertanto, i conducenti e ogni altro lavoratore che rientra nella definizione di personale viaggiante impiegati nel settore dell’autotrasporto, prescindendo dalla loro cittadinanza o residenza e dalla sede legale dell’impresa dalla quale dipendono, fanno ingresso in Italia senza alcuna formalità. Rimane fermo, fino al 2 giugno 2020, l’obbligo di rendere dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per comprovare la sussistenza delle condizioni che consentono l’applicazione della deroga.