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MIMT: rese note le prime indicazioni riguardanti l’obbligo per gli amministratori delle imprese di comunicare la propria PEC al registro delle imprese
24 Marzo 2025
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con circolare n. 43836 del 12.03.2025, ha fornito le prime indicazioni operative alle Camere di Commercio relative alla corretta applicazione delle nuove disposizioni concernenti l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’indirizzo PEC degli amministratori di società, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Rinviando ad una attenta lettura della circolare riportiamo in maniera sintetica i principali chiarimenti del Ministero:
- Un primo aspetto che aveva suscitato perplessità riguardava la decorrenza dell’obbligo. La nota del MIMIT ha chiarito che la disposizione si applica anche alle imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, con possibilità di effettuare la relativa comunicazione sino al 30 giugno 2025;
- la prima comunicazione dell’indirizzo PEC per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 – o che presentino domanda di iscrizione dopo tale data – deve essere effettuata in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- tra i soggetti rientranti nell’obbligo di applicazione della norma rientrano le forme societarie che esercitano attività imprenditoriale, incluse a determinate condizioni anche le reti di imprese ed esclusi i consorzi e le società consortili. L’obbligo riguarda gli amministratori e si applica anche ai liquidatori;
- Inoltre, il MIMT chiarisce che il domicilio digitale dell’amministratore deve essere diverso da quello dell’impresa; nel caso in cui si sia indicato un medesimo indirizzo PEC, ci si potrà adeguare alle indicazioni ministeriali entro il 30 giugno 2025;
- la comunicazione/variazione del domicilio digitale degli amministratori dell’impresa soggetta all’obbligo sancito dalla Legge di Bilancio 2025 è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria;
- la normativa di riferimento del regime sanzionatorio in caso di inadempimento è l’art. 2630 c.c. che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro, ridotta ad 1/3 se la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza prescritta.
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