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Medico competente negli ambienti di lavoro: il MinSalute fornisce le indicazioni operative

Medico competente negli ambienti di lavoro: il MinSalute fornisce le indicazioni operative

5 Maggio 2020

La Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, con circolare n.0014915 del 29 aprile 2020 (scaricabile in allegato) ha individuato le misure operative da attuare per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente nei casi previsti dalla normativa.

Il Ministero evidenzia come il ruolo del medico competente sia di primo piano nella tutela della salute e sicurezza e come in questa fase di emergenza da coronavirus sia diventato sempre di più una sorta di consulente globale per il datore di lavoro. Proprio per questo motivo il medico competente deve supportare il datore di lavoro nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nel protocollo del 24 aprile 2020.

Il coinvolgimento del medico competente dovrà essere previsto anche nelle attività di formazione e informazione dei lavoratori riguardo ai rischi del contagio e sulle precauzioni messe in atto dalle aziende.

Nella circolare in oggetto viene specificato che, per quanto attiene l’informazione,  il lavoratore deve essere informato riguardo:

  • L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie), mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale;
  • L’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria;
  • L’obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in azienda durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza delle persone presenti;
  • L’adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e, più nello specifico, durante il lavoro;
  • Mantere la distanza di sicurezza;
  • Rispettare il divieto di assembramento;
  • Osservare le regole di igiene delle mani;
  • Utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Rispetto ai compiti del medico competente in materia di sorveglianza sanitaria, le visite mediche devono essere garantite, purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche e delle indicazioni fornite dall’OMS.

Le visite mediche dovranno essere programmate in maniera tale da evitare aggregazioni e i lavoratori dovranno essere informati di non accedere alle visite se presentano febbre o sintomi respiratori anche lievi.

Per quanto attiene la valutazione diagnostica, dal momento che la stessa non può che avvenire a seguito di contatto diretto tra lavoratore e medico competente, allo stato attuale non potranno avvenire visite mediche a distanza.

Dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e indifferibilità quali: 

  • la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore;
  • la visita medica in occasione del cambio di mansione;
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Per quanto riguarda, invece, la visita medica da effettuarsi in caso di cambio della mansione (art. 41, c.1 lett. d) il medico competente valuterà l’eventuale urgenza ed indifferibilità, tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia – sulla base della valutazione dei rischi – dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

  • la visita medica periodica, (art. 41, c. lett. b)
  • la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).

Andrebbe altresì sospesa l’esecuzione di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS- CoV-2, quali, ad esempio, le spirometrie, qualora non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.

Per quanto riguarda il rientro lavorativo, nel rispetto della autonomia organizzativa di ogni datore di lavoro e delle norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2, quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età.

Infine, si ricorda che il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per il quale è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

 

Circolare 14915 del 29 aprile 2020 Ministero della Salute

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