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Marebonus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIT che vuole incentivare il trasporto intermodale marittimo

Marebonus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del MIT che vuole incentivare il trasporto intermodale marittimo

14 Dicembre 2017

Secondo il provvedimento del MIT possono beneficiare dei contributi tutte le imprese armatrici che operano sul territorio nazionale costituite anche in forma consorziata, cooperativa o attraverso il cosiddetto “slot agreement” (ovvero un accordo tra imprese armatrici per la ripartizione delle capacità di stivaggio della nave) che hanno sede legale in uno degli Stati Membri o del SEE.

Per ottenere il contributo Marebonus le imprese armatrici dovranno presentare dei progetti triennali per la realizzazione di nuovi servizi marittimi, sia Ro-Ro sia Ro-Pax, attraverso navi iscritte regolarmente nei registri dei singoli Paesi europei o del SEE per il trasporto multimodale delle merci.

saranno inoltre incentivabili anche le iniziative per l’implementazione delle tecnologie ITS, nonchè per il potenziamento dei livelli di sicurezza (safety & security) con lo scopo del miglioramento dei servizi a bordoi durante la navigazione, compresi i servizi di accoglienza del personale di guida dei veicoli merci.

Affinché i servizi marittimi siano incentivabili devono presentare diverse caratteristiche:

  • Devono essere regolari e frequenti;
  • Devono risultare economicamente sostenibili durante l’intero periodo di incentivazione;
  • Devono proseguire e mantenere i miglioramenti qualitativi e quantitativi dei servizi esercitati almeno per i trentasei mesi successivi al periodo dell’incentivazione, salvo casi comprovati di forza maggiore;

Tutti i servizi marittimi incentivabili devono essere funzionali al trasporto multimodale di complessi veicolare, autocarri, rimorchi, semirimorchi e casse mobili, di massa complessiva a pieno carico del singolo veicolo superiore alle 3,5 tonnellate, lungo rotte marittime a corto raggio sia via mare che mediante navigazione fluviale.

Sono ammissibili sia i progetti finalizzati all’istituzione, avvio e realizzazione di un nuovo servizio di linea sia al miglioramento dei servizi su rotte esistenti.

Tali progetti devono essere accompagnati da una lettera di manifestazione di interesse da parte di almeno tre imprese di autotrasporto di merci clienti della linea indicata e dovranno garantire per l’anno successivo, pena la perdita del contributo, il mantenimento di almeno il 70% della capacità di stiva, espressa in metri lineari, al fine di evitare la tendenza dell’armatore alla acquisizione di nuova clientela senza assicurarle la continuità del servizio o anche privilegiando, in determinati periodi stagionali, l’impiego della capacità di stivaggio per il trasporto di autovetture di clienti non autotrasportatori piuttosto che delle unità di carico merci.

L’imprese armatrici sono tenute al ribaltamento del contributo, nella misura non inferiore al 70% in favore delle imprese di autotrasporto clienti che abbiano effettuato almeno 150 imbarchi di unità di trasporto ammesse al contributo.

Per quelle imprese di autotrasporto che, invece, hanno effettuato un numero di imbarchi minimo pari a 4.000 la percentuale è elevata all’80%.

Nel caso che il cliente dell’armatore sia un consorzio tra imprese di autotrasporto il ribaltamento è effettuato in favore del consorzio stesso.

Il ribaltamento del contributo può essere praticato dall’impresa armatrice o sotto forma di rimborso diretto oppure mediante sconti per successivi servizi prestati a favore dei propri clienti entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del contributo stesso.

Le imprese armatrici, che dovranno poi ribaltare la quota di contributo spettante alle imprese di autotrasporto clienti, sono tenute a verificare la regolarità delle stesse presso il portale dell’Albo degli Autotrasportatori.

Il contributo Marebonus verrà erogato annualmente, compatibilmente con le disponibilità di cassa ministeriali, mentre l’apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso ai contributi sarà disposto dal MIT – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità di via Caraci 36, 00157 Roma, con apposito provvedimento entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in oggetto.

Le domande per accedere al contributo dovranno pervenire al MIT all’indirizzo sopracitato entro e non oltre 45 giorni dalla pubblicazione del provvedimento dirigenziale di apertura dei termini per l’accesso al contributo.

L’attività istruttoria, di gestione operativa e di monitoraggio è affidata alla RAM  (Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.a.) che, per valutare i requisiti minimi di ammissibilità dei singoli progetti, considererà, al fine di un miglioramento dell’impatto ambientale, i seguenti criteri:

  • L’uso di carburanti meno inquinanti;
  • L’uso di dispositivi di abbattimento delle emissioni
  • Trattamenti con prodotti speciali della carena.

Si ricorda, infine, che i contributi previsti dal decreto in oggetto sono concessi per il periodo 2017-2018 e potranno essere concessi per l’anno 2019 previa la verifica della sussistenza della relativa copertura finanziaria così come si ribadisce che il contributo Marebonus non è cumulabile con altri benefici, erogati per le medesime finalità, a livello locale, regionale, nazionale o comunitario.

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