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Manovrina di correzione dei conti pubblici: pubblicato in Gazzetta il D.L. n. 50

Manovrina di correzione dei conti pubblici: pubblicato in Gazzetta il D.L. n. 50

10 Maggio 2017

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

  1. Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale (Art. 1)

Con una modifica all’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, viene esteso il c.d. meccanismo dello split payment a tutte le operazioni Iva effettuate nei confronti della PA per le quali i cessionari o committenti non siano debitori d’imposta. Come noto, la legge di Stabilità 2015 aveva previsto il meccanismo di scissione dei pagamenti Iva, solamente per alcune amministrazioni pubbliche.

Inoltre, questo sistema viene esteso anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

  • società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 
  • società controllate direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; 
  • società controllate direttamente o indirettamente dalle precedenti società di cui ai punti precedenti, ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana. 

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, saranno stabilite le disposizioni attuative che si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

  1. Modifiche all’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA (Art. 2)

Intervenendo sull’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, il termine per esercitare il diritto alla detrazione IVA a credito è stato anticipato alla dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto il diritto (in precedenza, il termine coincideva con la dichiarazione relativa al secondo anno).

Inoltre, sempre nell’ottica di una maggiore certezza degli adempimenti, viene modificato il termine ultimo entro il quale deve essere eseguita la registrazione delle fatture d’acquisto, che coincide con la data di presentazione della dichiarazione annuale Iva riferita all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

  1. Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 3)
    Il comma 1, lett. a), riduce da 15.000 a 5.000 euro l’importo al di sopra del quale i crediti tributari (IVA, IRES/IRPEF, IRAP, ecc..) possono essere utilizzati in compensazionesolo con l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni. La violazione di queste disposizioni comporta il recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, e l’irrogazione della relativa sanzione.

Altra novità importante riguarda le compensazioni nel modello F24 da parte dei titolari di partita Iva, che dovranno obbligatoriamente effettuarsi tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), a prescindere dall’importo; la disposizione interessa il credito IVA (annuale/trimestrale), Ires/Irpef/addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, Irap e i crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

  1. Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari (Art. 8)

Per effetto della modifica in esame, tutti i beni immobiliari dei debitori sono pignorabili se il valore complessivo degli stessi è superiore a 120.000 euro e il credito per cui si procede è superiore al predetto limite. Resta ferma l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risiede.

  1. Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’Iva e delle accise (Art. 9)

L’art. 9 modifica l’aliquota ordinaria Iva dal 2019 e l’aliquota ridotta Iva (limitatamente agli anni 2018 e 2019), sterilizzando allo stesso tempo la clausola di salvaguardia di cui al comma 718 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che prevedeva aumenti più consistenti.

Inoltre, è stata prevista la sterilizzazione dell’aumento delle accise per il solo 2018.

Per quanto riguarda l’Iva, le aliquote che saranno in vigore dal prossimo anno per effetto della disposizione in esame, sono le seguenti:

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota ordinaria

25%

 25,4%

 24,9%

   25%

Aliquota ridotta

11,5%

  12,0%

13,0%

13,0%

  1.  Reclamo e mediazione (Art. 10)

Al fine di ridurre i contenziosi tributari, viene esteso l’ambito di applicazione dell’istituto della mediazione di cui all’art. 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992, alle controversie tributarie di valore superiore a 20.000 euro e fino a 50.000 euro. L’estensione si applica per gli atti notificati dal 1° gennaio 2018.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

  1. APE Sociale (Art. 53)

I lavoratori addetti a mansioni particolarmente gravose ed usuranti, che hanno diritto all’APE Sociale e alla riduzione dei requisiti pensionistici riservata ai lavoratori precoci (tra cui i conducenti di camion), devono aver svolto tali lavori per almeno sei anni nell’arco degli ultimi sette. Ricordiamo che la Legge di Stabilità 2017 richiedeva lo svolgimento di tale attività in via continuativa negli ultimi sei anni, per cui è stata prevista una possibile interruzione di 12 mesi; gli altri requisiti previsti dalla Legge sono l’età anagrafica minima (63 anni) e l’anzianità contributiva (almeno 36 anni di servizio).  

  1. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Rottamazione cartelle (Art.54)

Il DURC può essere rilasciato anche in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali prevista dall’art.6 del D.L.193/2016), sin dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle mediante il modulo “DA1”. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una delle rate previste dal piano di rientro, tutti i DURC rilasciati saranno annullati dagli enti preposti alla verifica; a questo proposito, l’agente della riscossione è tenuto a comunicare agli enti il regolare versamento delle rate. 

  1. Premi di produttività (Art. 55)

La nuova previsione, modificando il comma 189 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), introduce per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro (secondo le modalità stabilite nel D.M. 25 marzo 2016), la riduzione del 20% dell’aliquota contributiva a loro carico su una quota di premio detassabile non superiore a 800 euro; sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei lavoratori. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene corrispondentemente ridotta.

Viene, inoltre, specificato che la previsione troverà applicazione esclusivamente per gli accordi sulla detassazione sottoscritti dopo l’entrata in vigore del decreto (24 aprile 2017), mentre per quelli sottoscritti in data antecedente continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni.

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