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Maggiorazioni delle sanzioni sul Lavoro, l’INL fornisce chiarimenti

Maggiorazioni delle sanzioni sul Lavoro, l’INL fornisce chiarimenti

8 Febbraio 2019

Ricordiamo come proprio l’ultima manovra economica ha stabilito i seguenti incrementi:

  • +20% per le violazioni riguardanti le disposizioni sul lavoro irregolare (Legge n.73 del 23 aprile 2002), sulla disciplina del mercato del lavoro (D.Lgs n. 276 del 10 settembre 2003), sul distacco dei lavoratori in ambito UE (D.Lgs n. 136 del 17 luglio 2016) e sull’organizzazione dell’orario di lavoro (D.Lgs n.66 dell’8 aprile 2003);
  • +10% per le violazioni delle disposizioni sanzionate in via amministrativa o penale riguardanti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008);
  • +10% per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale che saranno individuate con decreto del Ministero del Lavoro.

La nota dell’INL a tal fine ha voluto chiarire il significato del raddoppio della sanzione stabilito in caso di recidiva “[…] ove nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.

Sul tema l’INL ha chiarito che:

  • Destinatario della sanzione deve essere considerato colui che, nell’ambito della stessa impresa, abbia rivestito la qualità di trasgressore in caso di violazioni amministrative o di datore di lavoro in caso di violazioni punite dal D.Lgs 81/2008;
  • La recidiva scatta solo in presenza di illeciti accertati nel triennio precedente in via definitiva (per lo spirare del termine di impugnazione dell’ordinanza di ingiunzione; in caso di pagamento della sanzione ingiunta o di passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza);
  • In caso di illeciti amministrativi contestati, qualora sia intervenuto il pagamento in misura ridotta la recidiva non scatta;
  • Gli illeciti pregressi non devono essere stati commessi dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, come chiarito, per casi analoghi, dalla Cassazione.

Infine ricordiamo che, per il pagamento di queste maggiorazioni tramite modello F23, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo VAET “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1, comma 445 lett. d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n.145”. Il codice VAET deve essere riportato nel campo 11 “codice tributo” del modello F23.

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