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Locazione senza conducente: arriva il REN-Noleggi e il MIT in una circolare ne spiega il funzionamento
La Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l’autotrasporto, Divisione 5, del Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ha diffuso, in data 17 novembre 2023, la circolare n. 25355 relativa al tema della locazione senza conducente.
In particolare, l’art. 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69 ha apportato una serie di modifiche di natura regolatoria che la circolare in questione riassume in:
- I veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali;
- I veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione europea, a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro;
- Un’impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea. Per questo motivo non è necessario che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto di merci in conto terzi;
- I veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate;
- L’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all’art. 84 comma 4-ter, ossia il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo noleggia; il veicolo è guidato dal personale dell’impresa che lo utilizza;
- A bordo devono essere tenuti il contratto di locazione o suo estratto autenticato e il contratto di lavoro del conducente (che ne attesti la riconducibilità all’impresa locataria) qualora il veicolo non sia locato dal conducente.
In aggiunta alle modifiche sopra elencate, la norma prevede che il CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile provveda a iscrivere nel Registro Elettronico Nazionale (REN) il numero di targa del veicolo locato, come disposto dall’articolo 16 § lett. g) del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Proprio in virtù di ciò, ai fini della concreta attuazione della nuova normativa, è stato istituito dal CED del Dipartimento per la mobilità sostenibile un nuovo applicativo (denominato REN-Noleggi) che permette di registrare nel REN le targhe dei veicoli locati per il trasporto merci. Dal 20 novembre 2023 è iniziata la cosiddetta “Fase 1”, con un novero di funzioni che sarà ampliato in successivo sviluppo evolutivo. Nell’ALLEGATO 1 (scaricabile in basso) è riportata una scheda con i dettagli delle suddette funzionalità rilasciate nella Fase 1.
Pertanto, le imprese di trasporto, iscritte nel REN, che intendono utilizzare un veicolo merci in locazione senza conducente, sia con targa italiana che estera (intra UE), prima dell’utilizzo devono procedere alla registrazione nell’applicativo. Pertanto è onere dell’impresa che dispone di veicoli locati in forza di contratti stipulati prima del 15 gennaio 2024, provvedere alla registrazione sull’applicativo REN-Noleggi prima dell’utilizzo del veicolo locato entro il 15 gennaio 2024.
Si ricorda che vanno registrati su REN-Noleggi anche i veicoli di massa inferiore a 1,5 tonnellate locati da un’impresa iscritta al REN.
Sono invece escluse da questo obbligo le imprese di autotrasporto che sono iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori ma non anche al REN, in quanto esercitano l’attività esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate.
L’impresa locataria può effettuare la registrazione tramite Operatore professionale oppure direttamente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC) territorialmente competente (e cioè presso il quale l’impresa è iscritta al REN). In allegato è possibile scaricare il modello (ALLEGATO 2) per questo secondo caso.
NOVITA’ RIGUARDANTI I REQUISITI DI IDONEITA’ FINANZIARIA E STABILIMENTO
La circolare in questione dispone, inoltre, che i veicoli di cui l’impresa acquisisce disponibilità in forza di un contratto di locazione incidono sull’idoneità finanziaria di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 1071/2009.
Più precisamente, il Regolamento sopracitato dispone che, ai fini del calcolo del valore di cui l’impresa deve disporre, si fa riferimento ai veicoli utilizzati, essendo dunque irrilevante che l’utilizzo avvenga a titolo di proprietà, locazione o qualsiasi altro titolo consentito. Poiché l’articolo 7 (§ 1) sopra citato
dispone che l’impresa deve “in ogni momento essere in grado di ottemperare agli obblighi finanziari che le incombono nel corso dell’esercizio contabile annuale”, è obbligo dell’impresa locataria di un veicolo – fatte salve le verifiche da parte dell’UMC provvedere, in caso di incapienza, all’adeguamento immediato del valore dell’idoneità finanziaria, inviando la relativa documentazione all’UMC competente.
Tutto ciò non si applica per la locazione di veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 ton.
Per quanto riguarda il requisito di stabilimento, la circola in oggetto infine sottolinea che, in analogia con quanto indicato nella circolare della scrivente Direzione generale prot. 3738 del 13/5/2022, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, la disponibilità del veicolo detenuto a titolo di locazione senza conducente, deve essere dimostrata attraverso la dichiarazione dell’esistenza di un contratto di durata residua pari ad almeno sei mesi e registrato nelle forme previste presso l’Agenzia delle entrate.
La documentazione da portare a bordo del veicolo, invece, è composta da:
- Contratto di locazione o estratto autenticato del contratto stesso;
- Qualora non sia il conducente a locare il veicolo: contratto di lavoro del conducente o estratto autenticato del medesimo contratto.
La ricevuta dell’avvenuta registrazione non è obbligatoria a bordo e di conseguenza non è necessario esibirla all’atto del controllo.
Infine, la nota in oggetto, chiarisce che a partire dal 16 gennaio 2024, le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare su veicoli locati saranno rilasciate dall’UMC soltanto se il veicolo è stato registrato sull’applicativo REN-Noleggi.