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L’INL chiarisce la portata della Circolare 01/21 su lavoro intermittente

L’INL chiarisce la portata della Circolare 01/21 su lavoro intermittente

6 Dicembre 2021

Lo scorso 8 febbraio l’I.N.L. aveva emanato la Circolare n. 01/2021 – allegata – che, pur avendo ad oggetto “lavoro intermittente – campo di applicazione – ruolo della contrattazione collettiva” aveva messo in allarme le Associazioni dell’Autotrasporto per le eventuali ricadute che il contenuto della Circolare avrebbe potuto avere sulla definizione e sull’utilizzo del  lavoro discontinuo del personale viaggiante, così come disciplinato, ormai da molti anni, dal CCNL per il personale dipendente dalle imprese di logistica, Trasporto e Spedizioni.

Proprio per evitare interpretazioni distorte (o interessate) del contenuto della Circolare, le Associazioni hanno interpellato, in modo unitario, l’Ispettorato Nazionale prospettando una disamina della questione che porta ad escludere che dalle n orme citate dalla Circolare potessero derivare ricadute di sorta sul regime del lavoro discontinuo regolato dal CCNL.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con una nota del 29 novembre scorso – che anch’essa alleghiamo – ha fornito chiarimenti che soddisfano l’esigenza di chiarezza invocata dalle Associazioni.

Nella nota, infatti, l’INL,  partendo dal fatto che gli articoli 11 e seguenti (in materia di orario di lavoro del personale viaggiante e relativa discontinuità) del CCNL non vengono menzionati in alcun modo dalla circolare citata, che, come sopra indicato, ha inteso esclusivamente affrontare il tema del lavoro intermittente, ha espressamente condiviso quanto espresso dalle associazioni datoriali e dunque non ha inteso né inficiare né inibire il ricorso al lavoro discontinuo del personale viaggiante così come disciplinato dal CCNL.

Resta invece valida, per l’Ispettorato, la interpretazione secondo la quale il lavoro intermittente (meglio noto come lavoro a chiamata) non possa essere utilizzato, nell’autotrasporto, se non con personale avente i requisiti soggettivi previsti dalla normativa, ovvero “soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e soggetti con più di 55 anni”.

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