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Limitazioni alla circolazioni dei veicoli inquinanti: ecco cosa c’è da sapere sulle restrizioni vigenti nella Pianura Padana

Limitazioni alla circolazioni dei veicoli inquinanti: ecco cosa c’è da sapere sulle restrizioni vigenti nella Pianura Padana

2 Ottobre 2018

Proprio per questo, presentiamo un quadro riassuntivo che rispecchia, ad oggi, i divieti vigenti:

LOMBARDIA:

  • AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL/ EURO 1 E 2 DIESEL

In forza dell’accordo sopracitato, sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel ed Euro 1 e 2 diesel. Le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore permanentemente dal lunedì al venerdì, escluse eventuali feste infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30 nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 comuni) della Lombardia. In allegato è possibile scaricare la mappa completa dei comuni di Fascia 1 e 2.

  • AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL

Per queste tipologie di veicoli le limitazioni sono in vigore dal lunedì al venerdì, escluse eventuali feste infrasettimanali, dalle ore 7,30 alle ore 19,30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, nei comuni di Fascia 1 (209 comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese)

In ogni caso, oltre queste limitazioni, sono previste delle esenzioni tra cui quella per i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento di polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della normativa vigente (per efficace sistemai di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo). Comunichiamo, inoltre, che la sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta dalla Regione Lombardia per effetto del verifcarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale. I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli saranno effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale mentre l’inosservanza, almeno nella Regione Lomabardia, delle misure di limitazione alla circolazione va da un minimo di 75,00 euro ad un massimo di 450,00 ai sensi dell’art.27 della Legge regionale n.24/06, che nulla ha a che vedere con gli articoli 6 e 7 del Cds.

In ogni caso per maggiori informazioni si raccomanda di accedere al seguente link: http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/Qualita-dell-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria/misure-di-limitazione-per-qualita-aria

EMILIA ROMAGNA:

I divieti riguardano i veicoli diesel fino all’Euro 4 compreso, benzina fino all’Euro 1 e i ciclomotori pre-euro. Le limitazioni al traffico scattano dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30, e nelle domeniche ecologiche e si estendono alle altre domeniche in caso di superamento per più di 4 giorni dei livelli di pm10 nell’aria. Sono interessate a questo provvedimento ben 30 città dell’Emilia-Romagna: 19 tra capoluoghi di provincia o comunque aree urbane con oltre 30mila abitanti. In ordine alfabetico, segnaliamo: Bologna, Castelfranco Emilia (MO), Carpi (MO), Cento (FE), Cesena, Faenza (RA), Forlì, Formigine (MO), Imola (BO), Lugo (RA), Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Riccione (RN), Rimini, Sassuolo (MO). Oltre a queste città ricordiamo anche 11 centri dell’agglomerato di Bologna: Argelato, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa.

Anche per l’Emilia Romagna, come per la Lombardia, sono state previste delle esenzioni, in particolare per i veicoli che trasportano in ADR, per i furgoni isotermici o coibentati (con o senza gruppo refrigerante), riconosciuti idonei al trasporto di derrate in regime di temperatura controllata ed, infine, i trasporti postali.

Maggiori informazioni sono disponibili al link http://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/tornano-le-misure-per-migliorare-la-qualita-dell-aria-contributi-per-la-mobilita-sostenibile-e-limiti-ai-veicoli-piu-inquinanti

 

PIEMONTE:

In questo caso la Regione Piemonte ha comunicato, sul proprio sito istituzionale, che l’entrata in vigore dei divieti subirà uno slittamento dovuto al fatto che molti comuni stanno predisponendo le ordinanze di divieto. In ogni caso la Giunta Regionale ha deliberato che il divieto di circolazione durerà tutto l’anno e riguarderà i diesel Euro 1 ed Euro 2 (compresi tutti i veicoli per il trasporto merci indipendentemente dal tonnellaggio), dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 18,30.

Per ulteriori dettagli si invita a consultare il sito della Regione al seguente link:

http://www.regione.piemonte.it/pinforma/ambiente/2325-le-misure-antismog-per-l-autunno-inverno-2018-19.html

 

VENETO:

Per quanto riguarda la Regione Veneto va sottolineato che i divieti di circolazione, inerenti il miglioramento della qualità dell’aria, sono stati istituiti dalla D.G.R n.836 del 6 giugno 2017. Così come delineato dalla delibera regionale, possiamo comunicare che le restrizioni riguarderanno tutti i comuni al di sopra dei 30.000 abitanti e dovranno essere rispettati dalle ore 8,30 del lunedì alle ore 18,30 del venerdì. Le categorie ecologiche interessate saranno gli Euro 0,1,2,3. Ricordando che tali divieti riguardano solo l’area di competenza dei comuni delle Regioni interessate, va da se che non costituisce divieto alla circolazione il semplice transito sulle arterie autostradali. Essendo però la situazione altamente eterogenea da comune a comune si consiglia di mettersi in contatto con gli organi delle polizie municipali locali al fine di comprendere se effettivamente l’ordinanza di attuazione del divieto è stata emanata o meno e poter viaggiare così con un margine di sicurezza più ampio. Ricordiamo, infine, che ai trasgressori dei divieti in questione, in molti comuni con l’esclusione di quelli lombardi, così come anticipato sopra, verranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del CDS che prevedono multe da 163 a 658 euro. 

Elenco Comuni appartenenti alla Fascia 1
Elenco Comuni appartenenti alla Fascia 2

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