Skip to main content

News

Legge Macron: sui distacchi irregolari la Francia fa su serio

Legge Macron: sui distacchi irregolari la Francia fa su serio

21 Aprile 2016

 

Come avevamo annunciato nella nostra news di pochi giorni or sono, le nuove norme prevedono una serie di adempimenti:

  • la designazione, da parte delle imprese che intendano distaccare dipendenti nel paese transalpino, di un proprio rappresentante in Francia(art. R. 1331-1 del codice dei trasporti),

A tale rappresentante gli addetti al controllo francesi potranno rivolgersi per chiedere chiarimenti sull’operazione di distacco, per tutta la sua durata e nei successivi 18 mesi (artt. R. 1331- 4 e 5 codice dei trasporti);

  • l’introduzione per ciascun lavoratore distaccato di un nuovo documento, l’attestazione di distacco da compilare in duplice copia e da inviare, in formato elettronico,  agli appositi Uffici del Ministero del Lavoro, in sostituzione della dichiarazione prevista dall’art. L 1262-2-1 del codice del lavoro.

Il modello dell’attestazione verrà disciplinato con successivo decreto interministeriale (Lavoro e Trasporti). In ogni caso, fissandone le caratteristiche, il decreto anticipa alcuni aspetti importanti dell’attestazione, :

  • la durata di validità dell’attestazione non potrà superare i 6 mesi, durante i quali è possibile dar vita a più operazioni di distacco del medesimo soggetto senza la necessità di dover redigere, ogni volta, un’attestazione nuova (art. R.1331-2-III);
  • il contenuto, in lingua francese (art. R.1331 -2 –IV) dovrà riportare:
    • le generalità del distaccante,
    • la paga oraria lorda del lavoratore ;
    • l’indicazione degli organismi di previdenza ai quali vengono versati i contributi;
    • le generalità del rappresentate in Francia dell’impresa distaccante.
  • Le imprese di autotrasporto devono indicare il proprio numero di iscrizione al REN.
  • Le agenzie interinali estere, per i lavoratori da esse distaccati in Francia, dovranno indicare, nell’attestazione (art. R.1331-3):
    • le generalità dell’impresa utilizzatrice
    • quelle dell’agenzia di somministrazione,
    • la data di inizio e quella (prevista) di fine  distacco .

L’autista distaccato ha l’obbligo di portare una copia dell’attestazione di distacco, a bordo del proprio veicolo, mentre l’altra copia dovrà trovarsi, a seconda dei casi, presso il rappresentante dell’impresa distaccante o presso l’impresa utilizzatrice del lavoratore (art. R.1331 – 7 – I).

Inoltre, sempre sul veicolo devono essere presenti (art. R 1331 – 7 – III), per essere esibiti in caso di controllo:

  • il contratto di lavoro;
  • nei distacchi infragruppo o tra stabilimenti della stessa impresa, una copia tradotta in francese dell’accordo di messa a disposizione del lavoratore;
  • nella somministrazione di lavoro, una copia tradotta in francese del contratto di lavoro temporaneo e del contratto di messa a disposizione del lavoratore presso l’impresa utilizzatrice.

L’assenza sul mezzo dell’attestazione di distacco, oppure la compilazione di un’attestazione non conforme alle prescrizioni previste, comporta per il rappresentante legale dell’impresa l’applicazione dell’ammenda stabilita dal codice penale francese, per le contravvenzioni della quarta classe.

Si applica l’ammenda prevista per le contravvenzioni di classe terza, quando sul veicolo manchi l’ulteriore documentazione sopra indicata (art. R 1331 – 9 del codice dei trasporti).

L’obbligo di vigilanza e la responsabilità del committente sono estese al destinatario, che è parte integrante del contratto di trasporto.

Il destinatario della prestazione di servizio potrà, allorché si tratti della sola parte del contratto stabilita in Francia, essere informato, dagli agenti di controllo , delle irregolarità che arrecano pregiudizio ai diritti del lavoratore e che possono fargli assumere una specifica responsabilità :

  • mancato pagamento del salario minimo
  • condizioni di alloggio non idonee

Dal 1 Luglio pv., queste nuove disposizioni sostituiranno il capitolo unico del titolo III, Libro III della parte regolamentare del codice dei trasporti, e più precisamente la sezione I dedicata ai distacchi nell’ambito di un’operazione di cabotaggio.

Pertanto:

  • fino al 30 giugno p.v, le norme di questa sezione (in particolare l’art. R 1331-1) continuano ad esentare le imprese estere dall’obbligo di dichiarare i distacchi di durata inferiore agli 8 giorni consecutivi.
  • Dal 1 luglio p.v, invece, queste disposizioni saranno sostituite dalle norme del decreto emanato in questi giorniper cui sembra probabile che i nuovi adempimenti (attestazione di distacco e designazione di un rappresentante in Francia) interesseranno anche lo svolgimento del cabotaggio in Francia. 
Che cos’è il Sistema Assotir

Assotir mette al tuo servizio un sistema di servizi e strumenti volti a garantire risposte efficaci e immediate alle esigenze legali, di gestione aziendale, tecniche e di formazione proprie di ogni azienda nel settore dell’autotrasporto.

Entra nel Sistema Assotir e beneficia di un’assistenza completa.

Iscriviti all’area riservata
Per essere aggiornato sulle ultime normative e ricevere le nostre newsletter.
Iscriviti
Torna su