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Legge europea 2018: modificato l’art. 9 del DPR 633/72 e precisate le condizioni perché siano non imponibili le spese trasporto connesse alle spedizioni internazionali

Legge europea 2018: modificato l’art. 9 del DPR 633/72 e precisate le condizioni perché siano non imponibili le spese trasporto connesse alle spedizioni internazionali

20 Maggio 2019

 

L’articolo 11, infatti, modifica l’art. 9 del DPR 633/72 che riguarda la disciplina IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione connessi agli scambi internazionali per tenere conto della procedura di infrazione (2018/4000) da parte della Commissione europea, che nel precedente testo dell’articolo 9, aveva ravvisato il contrasto con l’art. 144 della direttiva IVA (2006/112/Ce).

L’articolo è quindi stato modificato nel comma 1, ai n. 2 e 4, prevedendo che le spese di trasporto relative all’importazione di beni siano non imponibili a patto che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile, anche se non siano state assoggettate a IVA in dogana all’atto dell’importazione.

Inoltre, sempre al comma 1, è stato integralmente sostituito il numero 4–bis, eliminando il riferimento alle “piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile”.

 

Il testo dell’articolo 9 del D.P.R. n.  633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), dopo le modifiche apportate con la legge Europea 2019, oggi è il seguente:

“Art. 9. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali”

  1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

1)  i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;

2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi  sono inclusi nella base imponibile  ai  sensi  del  primo  comma dell’art. 69 ;

3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.  1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o  in temporanea importazione nonché’ a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all’imposta a norma del  primo comma dell’art. 69 ;

4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché   ai trasporti   di   beni   in   importazione   sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma  dell’art.  69; i servizi relativi alle operazioni doganali ;

4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei  servizi  accessori  abbiano concorso alla formazione della  base  imponibile  ai  sensi dell’articolo  69  del  presente  decreto  e  ancorché  la medesima non sia stata assoggettata all’imposta;

5)   i   servizi   di   carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio,  pesatura,  misurazione,  controllo,   refrigerazione,   magazzinaggio,  deposito,  custodia  e  simili,   relativi   ai   beni   in esportazione, in  transito  o  in  importazione  temporanea ovvero  relativi  a  beni  in  importazione  sempreché   i corrispettivi dei  servizi  stessi  siano  assoggettati  ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69 ;

6)    i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli  scali   ferroviari   di   confine   che   riflettono direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di  trasporto,  nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari ;

7)    i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti          internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n.  3), nonché quelli relativi ad           operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all’esportazione ;

7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui  all’articolo  74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio  degli Stati membri della Comunità economica europea;

8)    le manipolazioni usuali eseguite nei   depositi doganali a norma dell’art.  152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;

9)    i trattamenti di cui all’art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.  43, eseguiti  su beni  di  provenienza  estera  non  ancora  definitivamente importati, nonché  su  beni  nazionali,  nazionalizzati  o   comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.

2     Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi  delle  operazioni  indicate  nel  precedente  comma,  anche  per  gli  acquisti  di  beni,  diversi   dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.”.

 

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