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Legge europea 2018: modificato l’art. 9 del DPR 633/72 e precisate le condizioni perché siano non imponibili le spese trasporto connesse alle spedizioni internazionali
L’articolo 11, infatti, modifica l’art. 9 del DPR 633/72 che riguarda la disciplina IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione connessi agli scambi internazionali per tenere conto della procedura di infrazione (2018/4000) da parte della Commissione europea, che nel precedente testo dell’articolo 9, aveva ravvisato il contrasto con l’art. 144 della direttiva IVA (2006/112/Ce).
L’articolo è quindi stato modificato nel comma 1, ai n. 2 e 4, prevedendo che le spese di trasporto relative all’importazione di beni siano non imponibili a patto che il relativo corrispettivo sia compreso nella base imponibile, anche se non siano state assoggettate a IVA in dogana all’atto dell’importazione.
Inoltre, sempre al comma 1, è stato integralmente sostituito il numero 4–bis, eliminando il riferimento alle “piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile”.
Il testo dell’articolo 9 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), dopo le modifiche apportate con la legge Europea 2019, oggi è il seguente:
“Art. 9. Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali”
- Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69 ;
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché’ a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 ;
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali ;
4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell’articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all’imposta;
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69 ;
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari ;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all’esportazione ;
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell’art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all’art. 176 del Testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato.
2 Le disposizioni del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa.”.