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Le misure per il lavoro del D.L. Ristori Bis

Le misure per il lavoro del D.L. Ristori Bis

12 Novembre 2020

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020, il Decreto Legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cd. Decreto “Ristori bis“) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Rinviando alla lettura del testo per tutti gli opportuni approfondimenti di dettaglio delle misure di sostegno, dei contributi a fondo perduto, ecc. contenute nel D.L., vorremmo soffermarci, in particolare, su quelle che riguardano, più specificamente, il lavoro

 

Art. 11 – Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 del Decreto Legge n. 149/2020.

La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.

È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale cosiddette “rosse”, zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Si tratta delle aree individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del D. L Ristori Bis, e delle unità produttive di imprese appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del Decreto Legge n. 149/2020.

I datori di lavoro on dovranno attivarsi per ottenere i benefici, in quanto i loro dati identificativi verranno comunicati, a cura dell’Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.

I  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali, sospesi,  sono  effettuati,  senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro  il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata entro il 16 marzo 2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche  non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Articolo 12 – Ammortizzatori sociali

Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione collegati all’emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni.

Analoga proroga riguarda i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti  che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.

I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, del decreto-legge n. 137/2020 (cd. decreto “Ristori”), ovvero il prolungamento, fino a 6 ulteriori settimane, dei trattamenti di Cassa Integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga introdotti a partire dal decreto Cura Italia, collocate nel periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021, per i datori di lavori per cui era stato interamente riconosciuto il periodo di nove settimane degli stessi trattamenti nell’ambito del Decreto 104/2020, cosiddetto “D.L. Agosto”, decorso il periodo autorizzato, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020, (data di entrata in vigore del Decreto Legge “Ristori bis”.

Articolo 13 – Congedo parentale straordinario per  sospensione della didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – le cosiddette “Zone Rosse”, individuate dal D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del D. L Ristori Bis nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta  in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.

I  suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenzialeper i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e  D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Articolo 14 – Bonus baby-sitting

Dal 9 novembre 2020 e limitatamente alle “zone rosse” in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, i lavoratori  che siano genitori di alunni delle suddette scuole, ove iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e  D.P.C.M. 3 novembre 2020, si applica il medesimo beneficio.

Le disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del “bonus asilo nido”.

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