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Lavoro: la contrattazione di prossimità può far derogare ai limiti quantitativi dei contratti a termine

8 Dicembre 2014

Con l’interpello n. 30 del 02/12/2014 – che alleghiamo – il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito dell'AIRIS,  ha affermato che la contrattazione di prossimità prevista dall’art. 8 del Decreto Legge 138/2011 (convertito con Legge 148/2011), può derogare ai limiti quantitativi di utilizzo del contratto a tempo determinato, compresi quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva in relazione alle materie di cui al comma 2.

Tali materie ai sensi del successivo comma 2 bis, possono essere modificate tramite “specifiche intese” raggiunte nei contratti collettivi sottoscritti a livello aziendale o territoriale, tra le quali rientrano anche i contratti a termine.

L’elenco di materie contenute nell’elenco del comma 2 ha, peraltro, carattere tassativo (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 221, dep. il 4 ottobre 2012).

Inoltre, il Ministero ha ricordato che la contrattazione di prossimità incontra limiti precisi stabiliti sempre dal predetto art. 8, a proposito

–      delle finalità delle intese, che devono essere riportate nel contratto (aumento dell’occupazione, qualità dei contratti di lavoro, emersione del lavoro irregolare, incrementi di competitività e di salario ecc.);

–      del rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle Convenzioni internazionali sul lavoro.

Rispetto a questi ultimi, il Ministero ha evidenziato che il contratto di prossimità non può mettere in discussione i principi delineati dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE del Consiglio, del 28 Giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, secondo i quali “i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro.”.

Pertanto, questo contratto non può rimuovere del tutto i limiti quantitativi previsti dalla Legge o dalla contrattazione nazionale sul ricorso al contratto a termine, potendo soltanto prevederne una diversa modulazione.

Allegato – 1 – 14-12-02 – Minlavoro – Interpello n. 30-2014

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