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Lavoro intermittente per il personale viaggiante: solo se previsto dal CCNL
Sembra opportuno ricordare che il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITÀ NEL SETTORE AUTOTRASPORTO, SPEDIZIONE MERCI, LOGISTICA ED AFFINI sottoscritto da T.I. ASSOTIR e FAST/CONFSAL ed in vigore dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, prevede, grazie alla modifica dell’art. 20 contenuta nell’”Accordo di attuazione delle disposizioni in materia di contratto a tempo determinato e di apprendistato e disposizioni sulla contrattazione di secondo livello” sottoscritto tra le stesse parti il 28 Gennaio 2015, la seguente clausola:
“Non è ammesso il lavoro intermittente per il personale viaggiante, salvo diversa previsione degli accordi collettivi sottoscritti a livello aziendale”.
Quindi, ove per motivi specificamente riferibili alle particolari esigenze logistiche ed organizzative del servizio di trasporto che l’impresa deve eseguire sia utile ricorrere – in modo trasparente e rispettoso della legge – al lavoro intermittente, ciò dovrà risultare da specifici accordi che le parti datoriali e sindacali dovranno concludere a livello decentrato.







