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Lavoratori svantaggiati: per la loro assunzione incentivi anche sui premi INAIL

16 Giugno 2014

 

Con la circolare n. 28 del 23 Maggio scorso, l’Inail ha chiarito che l’incentivo all’assunzione di lavoratori svantaggiati previsto nella riforma del mercato del lavoro del 2012 (Legge 92/2012, meglio nota come Legge Fornero), è applicabile anche ai premi Inail. Di conseguenza, ai datori di lavoro che, a partire dal 1 Gennaio 2013, hanno assunto lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi e donne, di qualunque età, prive di impiego da almeno 24 mesi (6 mesi se residenti nelle aree svantaggiate del nostro Paese), si applica una riduzione del 50% dei premi Inail.

L’incentivo spetta  per un periodo massimo di:

  • 18 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (e/o proroga nel limite complessivo di 12 mesi).

Inoltre, l’incentivo spetta:

  • fino al limite complessivo di 18 mesi, in caso di trasformazione a tempo indeterminato entro la scadenza del termine del beneficio;
  • fino al limite complessivo di 12 mesi, in caso di proroga del rapporto a termine.

 

L’Inail ha riepilogato le condizioni soggettive ed oggettive per poter accedere alla misura. Per quanto riguarda le prime, l’agevolazione – come anticipato agli inizi – è stata prevista per l’assunzione di:

a) Lavoratori over 50 (uomini o donne), disoccupati da più di 12 mesi.

L’Inail ha ricordato che, per essere ritenuto “disoccupato”, il lavoratore deve registrarsi presso il Centro per l’Impiego competente per domicilio, che deve certificare la durata della disoccupazione.

b) Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da oltre 6 mesi, residenti in aree svantaggiate.

Per questa categoria, il datore di lavoro che intende accedere all’agevolazione deve verificare due requisiti:

1. la residenza nell’area svantaggiata nei 6 mesi precedenti la data di assunzione. Le aree svantaggiate sono quelle ammesse dall’Unione Europea agli aiuti a finalità regionale, ai sensi del Regolamento U.E 800/2008 (un elenco è disponibile sul sito internet del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, accessibile  al  seguente link http://www.dps.mef.gov.it/QSN/qsn_aiuti_di_stato.asp ;

2. che nei 6 mesi precedenti l’assunzione, la donna non abbia svolto un impiego regolarmente retribuito. Ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 20 Marzo 2013, si considera “non regolarmente retribuita” l’attività di lavoro subordinato svolta in base ad un contratto di durata inferiore ai 6 mesi, ovvero una collaborazione coordinata e continuativa con remunerazione inferiore agli 8.000 € o, infine, un’attività di lavoro autonomo con reddito annuo lordo inferiore a 4.800 €. L’assenza di impiego durante questo periodo prescinde dallo stato di disoccupazione, per cui non richiede l’iscrizione della donna presso il Centro per l’impiego.

Per entrambi questi requisiti, l’Inail ha consigliato ai datori di lavoro di farsi rilasciare, dalla lavoratrice, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del dpr 445/2000.

c) Donne di qualsiasi età, nei settori caratterizzati da disparità occupazionale di genere,  prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.  Tra questi settori, che vengono individuati annualmente dal Ministero del Lavoro, è compreso anche quello di  trasporto e magazzinaggio; essi sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo –donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo donna in tutti i settori economici.

d) Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

 

In merito ai requisiti oggettivi, l’Inail evidenzia che:

  • L’assunzione del lavoratore svantaggiato (o la proroga o la trasformazione), deve dar vita ad un aumento netto del numero di dipendenti dell’impresa (intesa nella sua totalità, e non in relazione alla singola unità produttiva dove il lavoratore è impiegato), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti. In ogni caso, l’incentivo spetta anche se questa condizione non si è verificata per:
  • Dimissioni volontarie del lavoratore;
  • Invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • Pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • Riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • Licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
  • L’incentivo non può essere riconosciuto alle imprese in difficoltà e a quelle che non hanno restituito (o depositato in un conto bloccato) aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione U.E;

Il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni:

•    la regolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi;

•    il rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

•    il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, anche in caso di utilizzazione di un lavoratore in somministrazione;

•    l’insussistenza di provvedimenti indicati nell’allegato A al dm 24.10.2007, ovvero deve essere decorso il periodo indicato dalla norma in materia.

In merito alle modalità di fruizione del beneficio, il par. 13 della nota Inail ha stabilito che i datori di lavoro devono indicare, nella dichiarazione delle retribuzioni, l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti ed il relativo codice. L’indicazione di questi dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni che spettano in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prima descritti, compresa la regolarità contributiva che deve esistere al momento della fruizione della misura.

 

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