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la proroga dello stato di emergenza trascina con sé l’ennesima proroga della scadenza di patenti e CQC

la proroga dello stato di emergenza trascina con sé l’ennesima proroga della scadenza di patenti e CQC

30 Dicembre 2021

La validità di patenti e CQC ha subito una nuova proroga, in linea con quanto indicato dai decreti emergenziali e, in particolare, con l’ennesima proroga dello Stato di Emergenza, che dal 31 dicembre 2021 slitta al 31 marzo 2022, causata dalla recrudescenza dei contagi e dall’instabilità della situazione pandemica. La nuova proroga sarà di novanta giorni oltre la cessazione dello Stato di Emergenza e quindi al 29 giugno 2022.

La proroga, tuttavia, come precisato dal MIMS, non si applica nel caso in cui la patente dovesse essere utilizzata come documento di riconoscimento.

In questo affastellarsi di proroghe e nell’intento di fare chiarezza, la Direzione Generale per la Motorizzazione (DGMOT) del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili (MIMS) ha emanato, lo scorso 27 dicembre 2021, la Circolare 39841 in cui ha riassunto le diverse disposizioni, sia provenienti dall’UE tramite i Regolamenti che dal Governo italiano attraverso i decreti-legge.

La tabella riassuntiva contente tutte le indicazioni sulle proroghe di patenti e CQC è disponibile in allegato.

Ricordiamo che le proroghe di validità sono diverse per la circolazione in ambito nazionale e in ambito europeo

Discorso simile anche per le Carte di Qualificazione del Conducente (CQC).

Anche qui, infatti, la scadenza delle CQC resta diversa a seconda che si tratti di:

1) circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati in Italia

2) circolazione su tutto il territorio italiano, con documenti comprovanti la qualificazione CQC rilasciati da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio

La Motorizzazione ha indicato anche le proroghe di attestati specifici come quelli di abilitazione professionale KA, KB, o il certificato di idoneità per la guida di filoveicoli nonché i permessi provvisori di guida.

Ricordiamo, infine, che, per la revisione dei veicoli sono attualmente in vigore le seguenti scadenze:

  1. i veicoli immatricolati in Italia di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta tra ottobre 2020 e giugno 2021 possono circolare fino a 10 mesi dopo la scadenza normale (secondo il Regolamento UE 2021/267 – articolo 5).
  2. Per i veicoli di categoria M, N, O3, O4 con revisione scaduta dopo giugno 2021 e per i veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) non ci sono proroghe applicabili.
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