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La D.G. TSI detta le modalità per accedere agli incentivi per l’acquisto di veicoli e semirimorchi ecologici
La Direzione Generale T.S.I. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato, il 22 settembre 2014, la Circolare 18358 “Incentivi a favore di investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci (Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 307 del 3 luglio 2014) – Istruzioni operative”
Con la Circolare vengono fornite le istruzioni operative e gli opportuni chiarimenti per l'ottenimento dei benefici previsti dal decreto del Ministro dei Trasporti del 3 luglio 2014 n. 307 “Modalità operative di erogazione dei contributi finanziari a favore dell'ammodernamento delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto finalizzato alla tutela ambientale” (pubblicato solo il 19/09/2014 sulla G.U.!)
Veicoli incentivabili
Come si ricorderà, per il D.M. 307/2014 sono dunque incentivabili le seguenti tipologie di veicoli.
- Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale nella sua forma compressa – CNG o liquefatta – LNG o biometano.
- Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 tonnellate a trazione alternativa a gas naturale nella sua forma compressa – CNG o liquefatta – LNG o biometano.
- Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.
Affinché questa tipologia di investimento sia considerata come ammissibile all’incentivazione, essa necessita di un’attestazione di conformità proveniente esclusivamente dal costruttore e riguardante specificamente il rispetto della norma UIC o della norma IMO per il trasporto intermodale, non essendo ritenuta sufficiente una mera dichiarazione di conformità
Il Ministero sottolinea che gli autoveicoli incentivabili sono solo quelli a trazione alternativa esclusiva. Non rientrano nell’agevolazione, quindi, i veicoli c.d. “ibridi”, alimentati cioè alternativamente a carburante tradizionale o a gas.
Modalità di determinazione del contributo e importi massimi
Il D.M. 307/2014 ha previsto e la Circolare del 22/09/2014 chiarisce ulteriormente che l’ammontare del contributo va calcolato sull’investimento al netto dell’IVA. La maggiorazione del 10% prevista per le PMI va determinata poi sull’importo del contributo così calcolato.
- Per i veicoli a motore l’importo dell’incentivo è fisso (€ 2.400,00 per i veicoli di cui al precedente punto 1. e € 2.400,00 a veicolo per quelli indicati al precedente punto 2.).
Tale contributo rappresenta il 40% del sovra-costo, così come stimato dal Ministero, tra un veicolo con alimentazione tradizionale a gasolio e uno a trazione alternativa a Gas.
- Per i semirimorchi l’incentivo non è fisso, ma da calcolare nel 20% dell’investimento per singolo veicolo, con un tetto massimo di 4.500,00 Euro.
Tale contributo è aumentato al 25% del costo, con tetto massimo pari a € 6.000,00 ove ricorra almeno uno dei seguenti casi:
• il nuovo mezzo sia dotato di Pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0kg/g (classe di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance), dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS);
• contestualmente con l'acquisizione vi sia radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età. La radiazione (ovvero la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla) dovrà essere di data successiva rispetto alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Ciò sta a significare che, tanto per chiarire:
- in assenza di contestuale radiazione, un semirimorchio dal costo di € 40.000,00 euro otterrà € 4.500,00 di incentivo, pari al limite massimo incentivabile, nonostante il 20% dell’importo corrisponda a 8.000 euro;
- in presenza di contestuale radiazione, un semirimorchio dal costo di 20.000 otterrà 5.000 euro, pari al 25% dell’investimento effettuato.
Prova del costo sostenuto per l’acquisizione dei semirimorchi
Con la Circolare del 22/09/2014 la D.G. TSI del MIT chiarisce che “la quantificazione del contributo sarà possibile soltanto con la dimostrazione dei costi effettivamente sostenuti”. Nella domanda, pertanto, è previsto che per l’acquisizione dei semirimorchi debba essere indicato il costo effettivamente sostenuto, sul quale verrà applicata la percentuale del 20% o del 25% per determinare l’incentivo erogabile, fermo restando i tetti massimi di 4.500 e di 6.000 euro a seconda dei casi.
“Contestuale radiazione”
Come previsto per la misura di incentivazione dell’anno scorso, anche quest’anno, con la Circolare del 22/09/2014, la D.G. TSI del MIT chiarisce che per “contestuale radiazione” si intende sia la rottamazione che la radiazione per esportazione.
Occorre tenere peraltro presente che, nonostante quest’anno, a differenza del 2013, siano incentivabili solo i semirimorchi, la maggiorazione dal 20 al 25% del costo sostenuto, viene riconosciuta nel caso di radiazione non solo di un semirimorchio, ma anche di un rimorchio.
Contratto di acquisto
Nella Circolare del 22/09/2014 la D.G. TSI del MIT chiarisce che l’espressione “contratto di acquisto” può essere intesa anche come un ordinativo di acquisto che rivesta le caratteristiche di un preliminare, quindi abbia efficacia vincolante tra le parti per quanto riguarda l’acquisizione del bene.
Risorse disponibili ed “effetto prenotativo”.
Gli incentivi, come specifica il D.M. 307/2014, verranno utilizzati fino al loro esaurimento e la concessione avverrà in ordine – tassativo – di ricezione della domanda da parte del Ministero.
Per questo, con la Circolare del 22/09/2014, la D.G. TSI del MIT chiarisce che, al momento del ricevimento della domanda, andrà a sottrarre dal monte risorse di 15 milioni l’importo dell’incentivo risultante dalla domanda proposta, come se la stessa fosse accolta.
Ciò è volto “a garantire la copertura economica ai fini dell’erogazione del contributo e non già a riconoscere al soggetto proponente un’aspettativa giuridicamente tutelata all’ammissione del contributo”.
Le risorse in tal modo accantonate, pertanto, potranno anche non essere interamente erogate qualora vi sia uno scostamento tra il dichiarato e il realizzato.
Il Ministero, con la Circolare del 22/09/2014, chiarisce, infatti, che potranno essere accolte domande pervenute anche dopo la data di esaurimento delle risorse (che dovrà in ogni caso essere pubblicata sul sito del MIT com’è già avvenuto per gli incentivi 2013, ma comunque non potrà andare oltre il 31 maggio 2015, termine ultimo per la presentazione delle domande).
Tali domande saranno, come detto, prese in considerazione solo qualora, per effetto del rigetto di alcune domande presentate precedentemente (ovvero per investimenti programmati, ma realizzati effettivamente in misura inferiore rispetto a quelli indicati in domanda), si dovessero liberare risorse che erano state già “prenotate”.
In tale ultimo caso, il Ministero andrà ad esaminare le istanze spedite dopo la data di esaurimento delle risorse, seguendo l’ordine cronologico di protocollazione delle domande
Limite massimo di incentivi per singola impresa
A differenza del 2013, quando poche imprese di grande dimensione hanno praticamente , quest’anno l’importo massimo dei contributi per impresa è fissato unitariamente in € 500.000,00, e comprende tutte le tipologie di investimenti.
Tale limite è suscettibile di superamento qualora dovessero residuare risorse a seguito dell’istruttoria.
Divieto di cumulo
La Circolare del 22/09/2014 chiarisce infine che i contributi eventualmente ottenuti sulla base del decreto investimenti dello scorso anno non rientrano nel divieto di cumulo previsto dal D.M. 307/2014.
Tale divieto invece è operante in relazione ad altri contributi ricevuti per le medesime tipologie di investimento ad opera di altre Amministrazioni dello Stato, Regioni o Enti locali.
Dichiarazione sostitutiva in materia di restituzione di aiuti di Stato illegittimamente ottenuti
La Circolare del 22/09/2014 chiarisce che laddove l’impresa abbia ottenuto aiuti di Stato dichiarati illegali dalla Commissione europea ed abbia ottenuto la concessione della restituzione in forma rateale – ove naturalmente ancora in corso – “non è consentito attestare il pagamento di una sola rata sic et simpliciter, quanto piuttosto che il pagamento avviene regolarmente rispettando il piano concordato con l’Amministrazione”. Pertanto, solo laddove l’impresa abbia continuato a pagare anche le rate successive alla prima potrà avere accesso ai contributi 2014 e a tal fine dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui all’Allegato 2 del D.M. 307/2014.
Redazione delle domande
Per determinare l’effetto prenotativo, alla domanda, in formato word, da indirizzare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma, vanno allegate:
1. una copia del contratto di acquisto o dell’ordinativo;
2. nel caso di investimenti che prevedano la maggiorazione del 25%, una dichiarazione di impegno ad ottemperare ad una delle due condizioni (pneumatici o radiazione);
3. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per ottenere la maggiorazione del 10% prevista per le PMI.
Se manca copia del contratto di acquisto o dell’ordinativo, la domanda è nulla.
Per avvalersi delle maggiorazioni occorre barrare la relativa casella ed allegare la relativa dichiarazione al momento della presentazione della domanda, non essendo possibile integrare successivamente tali punti.
Attenzione!!!
Le domande vanno redatte esclusivamente nel formato Word apparso sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e non sui modelli pubblicati in allegato al D.M. 307/2014 come pubblicati in Gazzeta Ufficiale.
Infatti, mentre il modello di domanda in formato Word richiede all’impresa di riportare il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori (che, pertanto, si aggiunge all’indicazione del numero di iscrizione al REN), tale informazione, invece, non é prevista sul modello in .pdf pubblicato in allegato al D.M. 307/2014, nella G.U..
I nostri lettori possono trovare i modelli esatti, in formato Word, allegati al D.M. 307/2014 pubblicato sul nostro sito:

