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L’INPS, con la Circ. n. 78 del 27/06/20 detta le norme per il pagamento anticipato di CIG, CIGD e assegno ordinario – La presentazione delle domande entro il 3 luglio

L’INPS, con la Circ. n. 78 del 27/06/20 detta le norme per il pagamento anticipato di CIG, CIGD e assegno ordinario – La presentazione delle domande entro il 3 luglio

1 Luglio 2020

L’INPS, con la circolare n. 78 dello scorso 27 giugno 2020, ha dettato le istruzioni per il pagamento dell’anticipazione delle domande di integrazione salariale ordinaria e di integrazione salariale in deroga, limitatamente, per queste ultime, a quelle presentate direttamente all’INPS.

La nuova disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIG, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

La presentazione delle domande di CIG, di CIGD e di assegno ordinario, a pagamento diretto con richiesta di anticipo, deve avvenire entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Tuttavia, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

Per quanto riguarda i trattamenti di cassa integrazione in deroga, la nuova modalità di pagamento diretto con anticipo del trattamento potrà essere applicata esclusivamente alle domande aventi ad oggetto periodi successivi alle prime 9 settimane, o agli ulteriori periodi concessi ai datori operanti nei Comuni delle c.d. zone rosse e nelle Regioni delle c.d. zone gialle, per le quali la domanda dovrà essere presentata direttamente all’INPS ai fini della successiva autorizzazione.

La domanda deve essere presentata:

  • per la CIG, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” – “CIG e Fondi di Solidarietà” – “Cig Ordinaria”;
  • per la CIGD la domanda, tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “CIG in Deroga INPS”;
  • per l’assegno ordinario tramite i “Servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di Solidarietà”, selezionando l’opzione “Fondi di solidarietà”.

Per richiedere l’anticipazione del 40% è necessario selezionare all’interno della domanda l’apposita opzione che sarà automaticamente impostata sul “SI” e compilando anche dei seguenti dati:

  • codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
  • IBAN dei lavoratori interessati;
  • ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate  per  ogni  singolo lavoratore.

L’INPS autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per il pagamento a saldo, il datore di lavoro deve inviare all’INPS il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie e con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

La Circolare sottolinea l’importanza che il datore di lavoro verifichi la correttezza delle informazioni presenti nelle banche dati INPS – in particolare della correttezza dell’IBAN degli interessati, in quanto la presenza di Comunicazione Obbligatorie o flussi Uniemens errati o imprecisi potrebbe pregiudicare il buon esito dei controlli e quindi l’erogazione dell’anticipo stesso ai lavoratori che ne fossero interessati.

L’INPS procederà al recupero, nei confronti del datore di lavoro, degli eventuali importi che risultassero non dovuti, per una delle seguenti ragioni:

  • anticipati in eccesso rispetto all’importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello “SR41”;
  • anticipati a lavoratori che, in fase di istruttoria del modello “SR41”, risultassero non beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale;
  • il modello “SR41” non è stato inviato entro i termini decadenziali sopra richiamati.

Il pagamento dell’anticipazione delle integrazioni salariali in questione non comporta l’applicazione delle ritenute fiscali alla fonte, che saranno determinate solo in fase di liquidazione dell’integrazione salariale totale.

In tale sede, la procedura di “CIG-pagamento diretto”, dopo aver calcolato il contributo del 5,84%, ove previsto, sul totale, calcolerà le imposte dirette e l’importo netto da pagare sul quale dovrà essere recuperato l’importo anticipato.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

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