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Jobs act: pubblicato il D. Lgs. che corregge ed integra i decreti applicativi

Jobs act: pubblicato il D. Lgs. che corregge ed integra i decreti applicativi

13 Ottobre 2016

– Apprendistato (art.1, comma 1, lett. a, c).

Su questa figura, l’intervento ha interessato:

  •  l’apprendistato di alta formazione e ricerca che, in assenza di regolamentazione regionale, potrà essere ugualmente attivato ai sensi del d.m 12.10.2015. Inoltre, sino alla regolamentazione regionale, sono fatte salve le convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.
  • l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, relativamente ai contratti in corso alla data dell’8 Ottobre u.s, per i quali è stata resa possibile la proroga di un anno se, alla scadenza, l’apprendista non ha conseguito la qualifica o il diploma professionale.

– Lavoro accessorio (cd. voucher – art.1, comma 1, lett. b)

Il committente (imprenditore o professionista) che ricorre a prestazioni di lavoro accessorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, deve comunicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro (con sms o posta elettronica), indicando anche il luogo e la durata della prestazione. La violazione comporta una sanzione amministrativa da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla diffida.

– CIGO (art.2, comma 1, lett. a ).

La domanda di Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili, può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

– CIGS e inizio del trattamento economico per sospensione o riduzione attività (art.2, comma 1, lett. b)

In caso di ricorso alla Cassa straordinaria (CIGS), la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro (e la conseguente integrazione salariale) devono avere inizio entro  30 gg dalla data di presentazione della domanda al sistema CIGS on line (in precedenza, l’inizio non poteva avvenire prima che fossero trascorsi 30 gg dalla presentazione dell’istanza).

– Collocamento obbligatorio disabili (art. 5, comma 1).

Sono stati inclusi nel computo della quota di riserva prevista dall’art. 3 della Legge 68/1999 i lavoratori già disabili prima dell’assunzione, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% (in precedenza, vi rientravano solo quelli con riduzione superiore al 60%).

Inoltre, viene elevata a 153,20 € (per ogni giorno lavorativo di carenza e per ogni lavoratore disabile non occupato nella medesima giornata), la sanzione pecuniaria prevista per la mancata assunzione obbligatoria di un disabile, per cause imputabili al datore di lavoro (in precedenza, la sanzione ammontava a 62,77 €). Si applica l’istituto della diffida ma, a tal fine (in relazione alla quota d’obbligo non coperta), è richiesta la presentazione agli uffici competenti del lavoro della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro della persona con disabilità avviata dagli stessi uffici.

– Controllo a distanza dei lavoratori (art.5, comma 2)

In mancanza dell’accordo sindacale necessario per l’istallazione di impianti audiovisivi o di altri strumenti da cui derivi la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, tali impianti possono essere installati previa autorizzazione della competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, per le imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato.

– Procedura telematica per le dimissioni on line (art.5, comma 3, lett.b).

Tra i soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli per le dimissioni telematiche del lavoratore, sono stati inclusi anche i consulenti del lavoro delle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

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