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IRAP: una nota dell’Agenzia delle Entrate precisa come si applica la deduzione del 10%
Tra gli aspetti più importanti evidenziati dalla nota, segnaliamo i seguenti:
• la deduzione si applica anche alle imprese che utilizzano lavoratori in somministrazione, a condizione che il contratto di lavoro tra il somministratore (l’Agenzia di lavoro) ed il lavoratore somministrato sia a tempo indeterminato.
Risulta invece indifferente se il contratto concluso tra il somministratore e l’impresa che utilizza il soggetto, sia a termine oppure a tempo indeterminato.
Il beneficio è riconosciuto all’utilizzatore per il periodo effettivo di impiego del personale somministrato.
Per quanto riguarda il distacco di personale, dalla base imponibile Irap dell’impresa distaccante sono deducibili i costi sostenuti per il personale distaccato, impiegato con contratto a tempo indeterminato.
• la deduzione è esclusa per i dipendenti agricoli a tempo determinato con almeno 150 giornate lavorative e con un contratto triennale (contrariamente a quanto previsto inizialmente): l’applicabilità dello sconto IRAP sul costo del lavoro, originariamente previsto dalla Legge di Stabilità, è stato abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera b, del decreto legge 4/2015.
- Il beneficio è riconosciuto anche alle public utilities, in relazione alle deduzioni spettanti.
• Sono deducibili dall’imponibile IRAP anche le quote di TFR maturate dall’esercizio 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014, trattandosi di costi sostenuti a fronte di debiti certi a carico del datore di lavoro. Non rilevano, invece, gli accantonamenti effettuati dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro.
• Rimangono esclusi dal beneficio i contratti di lavoro a termine, tenuto conto che lo scopo della norma istitutiva è quello di favorire i rapporti a tempo indeterminato.
• Per I contribuenti, imprese o professionisti, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, la Legge di Stabilità ha comunque previsto un credito di imposta pari al 10% dell’Irap lorda indicata in dichiarazione. Questo credito d’imposta è stato previsto per evitare una penalizzazione alle PMI senza dipendenti, che non usufruiscono del taglio al cuneo fiscale. Per poterne fruire è indispensabile, precisa la Circolare, che, per tutta la durata del periodo di imposta, l’impresa non abbia avuto dipendenti (anche a termine).
- Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione.
- Infine, la deduzione forfettaria del 10% sugli interessi passivi e oneri indeducibili ai fini IRES/IRPEF va calcolata sull’IRAP al lordo del credito d’imposta al 10% introdotto dalla Legge di Stabilità

