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IRAP. L’Agenzia delle Entrate conferma: non è dovuto il saldo 2019 e, dall’imposta 2020 va escluso l’importo della prima rata.

IRAP. L’Agenzia delle Entrate conferma: non è dovuto il saldo 2019 e, dall’imposta 2020 va escluso l’importo della prima rata.

3 Giugno 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 28/E del 29 maggio 2020, ha fornito alcune precisazioni sulla cancellazione dei versamenti dell’IRAP introdotta dall’articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto “Decreto Rilancio”.

In sostanza, come avevamo già comunicato alle imprese associate, la norma abroga il saldo IRAP 2019 e la prima rata dell’acconto IRAP 2020.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, precisa che la norma non trova applicazione per alcune specifiche categorie di imprese, individuate nel successivo comma 2, tra le quali figurano le imprese con volume di ricavi o compensi superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

In pratica, lo ribadiamo, dalla norma si ricava che:

  • il saldo relativo al periodo d’imposta 2019 non è dovuto. È, invece, dovuto il relativo acconto, suddiviso nelle rate legislativamente previste;
  • l’acconto per il periodo d’imposta 2020 è dovuto al netto della prima rata, ossia costituiscono oggetto di versamento soltanto la seconda rata dell’acconto ed il saldo 2020;
  • le disposizioni hanno applicazione generalizzata, con esclusione dei soli soggetti espressamente individuati.

L’Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione, conferma che la norma ha carattere omnicomprensivo e che, quindi, anche gli enti non commerciali rientrano tra i soggetti beneficiari.

In questo contesto, anche le associazioni di categoria sono escluse dal versamento del saldo 2019 e della prima rata di acconto 2020 dell’IRAP.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il citato articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020, esplica i propri effetti anche nei confronti di tutti i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (esercizi “a cavallo”).

Restano, ovviamente, le peculiarità legate a tale circostanza ed ai corrispondenti termini di versamento. In particolare, ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. n. 435 del 2001:

  • per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il versamento del saldo deve avvenire entro il 30 giugno e quello di acconto entro il medesimo termine (prima rata dell’acconto) ovvero entro il 30 novembre (seconda rata dell’acconto). In pratica, tali soggetti non sono tenuti ad effettuare i versamenti di giugno 2020;
  • per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, invece, i versamenti devono avvenire entro l’“ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta” (saldo periodo precedente e prima rata dell’acconto) e l’“ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta” (seconda rata dell’acconto).

Risulta, quindi, determinante individuare il «periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019» come indicato dagli esempi contenuti nella stessa Risoluzione.

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