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Investimenti per l’autotrasporto: pubblicati i decreti, parte la corsa ai finanziamenti
Nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre scorso sono stati pubblicati:
- Il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 19/07/2016 n. 243, recante “Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto, per l’annualità 2016.”
- Il Decreto Dirigenziale del 07/09/2016 a firma del Direttore della D.G. del Trasporto Stradale e dell’Intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina le modalità di attuazione delle previsioni del Decreto Ministeriale
Con i due provvedimenti si dà il via all’operazione “sostegno agli investimenti 2016” destinate alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al REN e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Gli incentivi saranno fruibili per:
- il rinnovo e l’adeguamento tecnologico del parco veicolare,
- l’acquisizione di beni strumentali per il trasporto intermodale,
- per favorire iniziative di collaborazione e di aggregazione fra le imprese del settore.
Sono previsti finanziamenti pari a:
- 7 milioni di euro per acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 t a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);
- 6,5 milioni di euro per radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 t;
- 9 milioni di euro per acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di almeno un dispositivo innovativo di cui all’allegato 1 al Decreto Ministeriale, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;
- 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.
I contributi previsti sono, rispettivamente di:
- € 3.500 per ogni veicolo CNG e in € 10.000 per ogni veicolo elettrico di massa compresa tra 3,5 e 7 tonnellate
- € 8.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a metano CNG ed in € 20.000 per ogni veicolo a trazione alternativa a gas naturale liquefatto LNG, di massa superiore a 7,5 tonnellate;
- € 7.000 per ogni veicolo Euro VI di massa superiore a 11,5 ton. acquistato a seguito di radiazione di altro veicolo di classe Euro inferiore;
- Per i rimorchi ed i semirimorchi i contributi sono fissati, rispettivamente in:
- per le acquisizioni effettuate da piccole e medie imprese nel limite del 10 per cento del costo di acquisizione in caso di medie imprese e del 20 per cento di tale costo per le piccole imprese, con un tetto massimo di € 5.000 per ogni semirimorchio;
- per le acquisizioni effettuate da imprese che non rientrano tra le piccole e medie imprese in € 1.500, tenuto conto che è possibile incentivare il 40 per cento della differenza di costo tra tali veicoli intermodali dotati di almeno un dispositivo innovativo e veicoli equivalenti stradali.
L’importo massimo ammissibile per i suddetti investimenti non potrà superare gli euro 600.000, 00 per singola impresa, mentre alle piccole e medie imprese ed alle imprese che hanno stipulato un “contratto di rete” saranno destinate maggiorazioni rispettivamente del 20 e del 10% sull’ammontare dei benefici previsti per la generalità delle imprese.
Ricordiamo che i finanziamenti saranno concessi a tutti i richiedenti che dimostreranno di essere in regola con i requisiti richiesti dal Decreto e che, nel caso di richieste che superino le risorse disponibili, si procederà ad una loro revisione al ribasso in modo da poter comunque rispondere positivamente a tutte le domande ricevute dal Ministero ed in regola con i requisiti.
È esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Gli aspiranti ai benefici hanno l’onere di fornire, a pena di inammissibilità, la prova documentale che i beni acquisiti possiedono le caratteristiche tecniche richieste dal decreto.
Il Decreto Dirigenziale, dal canto suo, precisa:
- i soggetti che possono proporre domanda, le modalità di compilazione e di presentazione delle domande stesse;
- i termini ultimativi di presentazione delle domande di ammissione ai benefici:le domande devono essere presentate a partire dal 20 ottobre 2016 ed entro il termine perentorio del 15 aprile 2017 esclusivamente in via telematica, sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente;
- le modalità di dimostrazione dell’acquisizione – esclusivamente dopo la data di pubblicazione del Decreto Ministeriale! – anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG e elettrica (Full Electric);
- le modalità di dimostrazione della radiazione per rottamazione o per esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea, di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, con contestuale acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate;
- le modalità di dimostrazione della acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO, dotati di dispositivi innovativi volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica;
- le modalità di dimostrazione della acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse, così da facilitare l’utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico.
- le modalità di svolgimento dell’attività istruttoria da parte di una specifica Commissione ministeriale.
Consigliamo ai nostri lettori un attento esame dei due decreti e ricordiamo che il “SISTEMA ASSOTIR”,con il Consorzio CON.S.A.T. e la Società TRASFOSERVICE 2001 S.r.l. sono a loro disposizione per aiutare itrasportatori a cogliere tutti i possibili benefici dalle misure di incentivazione







