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INVESTIMENTI INNOVATIVI: pronto, ma non ancora in G.U., il D.M. che finanzia i veicoli ecologici

16 Luglio 2014

Sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it – sezione autotrasporto/contributi ed incentivi/anno 2014), è stato pubblicato il testo del Decreto sugli investimenti agevolabili per l’anno 2014 (per i quali sono stati stanziati 15 mln di €).

Attualmente il decreto è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, dopodiché sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; soltanto da quel momento decorreranno i termini per la presentazione delle istanze di ammissione, per le quali ci sarà tempo fino al 30 Novembre 2014 (termine perentorio).

Le eventuali domande presentate prima della pubblicazione del decreto in G.U, come avverte la nota che appare sul sito del Ministero prima dell’apertura del file del Decreto, non verranno prese in esame, così come non saranno agevolabili gli acquisti eseguiti prima di quella data.

Il Decreto cjhe pubblichiamo in  allegato – contiene numerose novità rispetto all’analogo Decreto 2013. Esaminiamone, quindi, i contenuti:

BENI AGEVOLABILI (art.1)

E’ la parte più innovativa ed anche quella che ha generato maggiori perplessità nella categoria.

Se è vero che non sono più agevolabili gli acquisti di veicoli con motorizzazione Euro 6 in quanto tale tipo di motorizzazione è ormai obbligatoria per tutti i nuovi veicoli, si tratta di capire se e quanto spazio avranno, sul mercato reale, i beni ammessi al contributo.

Ecco, comunque, come di potrà usufruire del contributo:

a) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico da 3,5 a 7 ton, a trazione alternativa a gas naturale o biometano;

b) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 16 ton, a trazione alternativa a gas naturale o biometano;

c) acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO.

Come si vede manca una previsione di incentivazione all’acquisizione di veicoli di massa complessiva compresa tra 7 e 16 ton. La spiegazione che ci è stata data è che non esiste un prodotto simile nel listino delle case costruttrici….

I beni acquisiti e su cui si sia ottenuto il contributo, non posso essere alienati e devono rimanere nella disponibilità del beneficiario del contributo, almeno fino al 31 Dicembre 2017.

AVVIO E COMPLETAMENTO DELL’INVESTIMENTO (ART.2)

L’incentivo spetta per gli acquisti effettuati a partire dalla data di pubblicazione del D.M. sulla Gazzetta Ufficiale mentre, come vedremo meglio più avanti, la conclusione dell’investimento deve avvenire entro il 31 Maggio 2015. Questa data è tuttavia prorogata al 30 Novembre 2015 per gli investimenti in veicoli ecologici di cui alle lettere a), b), art. 1 del D.M., quando si tratti di mezzi non omologati alla data di pubblicazione in Gazzetta del D.M..

IMPORTO DEL CONTRIBUTO (ART.2).

  1. Per gli investimenti di cui alla lettera a) – veicoli ecologici nuovi a gas naturale o biometano di massa superiore a 3,5 ton e fino a 7 ton) -, il contributo è pari a 2.400 € (che corrisponde al 40% del valore del sovracosto, stimato dal Ministero, rispetto ai veicoli con alimentazione diesel).
  2. Per gli investimenti di cui alla lettera b) – veicoli ecologici nuovi a gas naturale o biometano, di massa non inferiore alle 16 ton – , il contributo ammonta a 9.200 € ( 40% del valore del sovracosto, stimato dal Ministero, rispetto ai veicoli con alimentazione diesel).
  3. Per gli investimenti di cui alla lettera c) – semirimorchi nuovi per il combinato ferroviario e marittimo – il contributo ammonta al 20% del costo di acquisizione, con tetto massimo pari a 4.500 €. L’importo sale al 25% del costo – tetto massimo di 6000 €- quando ricorra almeno una delle fattispecie seguenti:
    1. il nuovo mezzo è dotato di pneumatici di classe C3 con coefficiente di resistenza al rotolamento inferiore a 8,0 kg/g (classe di efficienza energetica da A ad E di rolling resistance), dotati di Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)
    2. contestualmente all’acquisto vi sia la radiazione di un rimorchio o di un semirimorchio con più di 10 anni di età. In tal caso, la radiazione (o la dichiarazione del demolitore di impegnarsi a richiederla), dovrà essere datata successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M..

Per tutti gli investimenti di cui sopra, l’art. 2.5 del D.M. prevede una maggiorazione del 10% (previa richiesta degli interessati nella domanda di ammissione), per le piccole e medie imprese che siano tali secondo la definizione europea di P.M.I.;

  1. non rilevano i veicoli acquistati ed immatricolati all’estero anche se, successivamente, vengano reimmatricolati in Italia a Km 0 (art.2.6);
  2. l’importo massimo ammissibile all’agevolazione, per singola impresa, non può superare i 500.000 € (art. 2.7).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E REQUISITI (ART.3)

Il contributo può essere richiesto dalle imprese di autotrasporto merci di qualsiasi dimensione, attive in Italia ed in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (art. 2, comma 1 del D.M.).

Ogni impresa, anche se associata ad un consorzio o ad una cooperativa, può presentare una sola domanda di contributo (art.3.2).

La domanda va redatta sui modelli che saranno allegati alla versione del D.M.. sulla G.U. o, in alternativa, su quello in formato WORD che lo stesso Ministero pubblicherà sul proprio sito internet.

Ribadiamo che eventuali istanze presentate prima della pubblicazione del D.M… in Gazzetta Ufficiale NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, mentre il termine ultimo per l’invio al Ministero è il 30 Novembre 2014.

Entro questa data, le domande di finanziamento dovranno essere spedite tramite raccomandata a/r oppure consegnate a mano al seguente indirizzo:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento dei Trasporti Terrestri

Direzione Generale per il trasporto stradale e l’intermodalità

Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

A pena di inammissibilità, alla domanda andrà allegata la copia del contratto di acquisizione del bene agevolabile da cui risulti anche il prezzo pattuito.

Inoltre, come già scritto, a pena di esclusione dal beneficio l’investimento deve essere perfezionato entro il 31 Maggio 2015 (entro il 30.11.2015 esclusivamente per i veicoli, oggetto di aiuto, che  non risultassero ancora omologati alla data di pubblicazione in G.U del D.M.).

La prova dell’avvenuto perfezionamento dovrà essere data mediante:

  1. l’invio al Ministero delle fatture comprovanti la spesa sostenuta e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli investimenti (inclusa la dichiarazione di conformità del costruttore, circa la compatibilità delle caratteristiche tecniche del veicolo acquistato con quelle richieste dal D.M.);
  2. la comunicazione della targa del mezzo per il quale è stato richiesto l’incentivo oppure, per quelli in attesa di immatricolazione,  del numero di protocollo apposto dalla motorizzazione sulla domanda di immatricolazione, ferma restando la successiva comunicazione al Ministero del rilascio della carta di circolazione con il numero di targa. 

ELENCO DELLE IMPRESE AMMESSE (art.4)

All’esame delle istanze delle imprese, spedite o consegnate a mano entro il 30 Novembre 2014, provvederà una Commissione istruttoria nominata dall’Amministrazione.

Anche quest’anno, nel caso le risorse stanziate, sulla base degli importi richiesti nelle domande man mano pervenute, terminassero prima del 30 Novembre 2014, il Ministero ne darà comunicazione sul proprio sito internet e tutte le richieste di contributo spedite dopo tale avviso e, comunque, a risorse terminate, non saranno prese in esame.

Le imprese ammesse al beneficio saranno inserite in apposito elenco secondo l’ordine di spedizione della domanda (o di consegna a mano), e di ciò ne verranno informate.

Le stesse imprese, a pena di esclusione, dovranno rendere l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (utilizzando il modello allegato al D.M. – all.2) in cui dichiarano di non rientrare tra coloro che, in passato, hanno ricevuto e non rimborsato (o depositato in un conto bloccato) aiuti dichiarati illegali dalla Commissione U.E.

In ultimo (art.5), il D.M. specifica che sono escluse dai contributi in esame le imprese che, nel 2014 o nel 2015, abbiano beneficiato o beneficino di contributi di importo pari o superiore agli importi del D.M., per l’acquisizione di veicoli con le stesse caratteristiche di quelle previste dall’art.1, comma 1 del medesimo D.M. Ciò anche per tenere conto del fatto che anche numerosi Enti locali ed alcune Regioni stanno sostenendo finanziariamente, programmi di svecchiamento del parco veicolare.

Allegato – 1 – il Decreto 2014 sugli investimenti in veicoli ecologici, non ancora in vigore e in attesa di pubblicazione in G.U.

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