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Inquadramento veicoli cat. “O”, arrivano i chiarimenti del MIT
13 Giugno 2019
Più nello specifico, il Ministero ha fornito le seguenti specifiche:
- Potrà essere possibile che la Divisione 3 concederà delle deroghe per gli organi di traino, previa richiesta di approvazione che sarà oggetto di valutazione e fermo rimanendo la regola generale che esclude la possibilità per i semirimorchi di essere classificati come macchine operatrici trainate ed i trattori stradali con ralla come macchine operatrici semoventi;
- Le prescrizioni previste dalla circolare del 20 maggio scorso, necessarie ad attuare la trasformazione in macchine operatrici trainate dei veicoli originariamente classificati nella categoria “O”, non si applica ai mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali, per i quali le prescrizioni tecniche per l’immissione in circolare sono contenute nel Decreto n.418 del 10/09/1988.
Proprio in riferimento a quest’ultimo provvedimento, il Ministero, venendo incontro alle criticità manifestate da alcuni costruttori relativamente ai mezzi diesel dotati di filtro antiparticolato (DPF) e del serbatoio per il liquido ADBlue, e ai mezzi a gas naturale liquefatti (LNG), ha deciso di introdurre una deroga alla prescrizione contenuta al punto 2.1.4 dell’allegato tecnico del decreto sopracitato (“Per i mezzi destinati alla movimentazione di rimorchi o semirimorchi il passo non può eccedere 3,20 m ed il raggio minimo di volta non deve essere superiore a 7,0 m”) consentendo un passo di 3,50 m senza che occorra ottenere una specifica richiesta di deroga.
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