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INPS: valide le domande riguardanti l’APE sociale inviate dopo il 31 marzo 2020

INPS: valide le domande riguardanti l’APE sociale inviate dopo il 31 marzo 2020

8 Aprile 2020

L’INPS, con la circolare n.50 del 4 aprile 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla sospensione della decorrenza dei termini di decadenza in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa, prevista dall’art. 34 del decreto legge n. 18, cosiddetto “Cura Italia per il periodo 23 febbraio 2020- 1 giugno 2020.

Più nello specifico, la sospensione si applica anche alle domande presentate per il riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all’indennità sociale (APE social) presentate dopo il 31 marzo 2020, ed in ogni caso entro il 1°giugno 2020; ciò significa che le domande inviate dal 1°aprile al 1° giugno prossimo saranno considerate a tutte gli effetti inviate nei termini.

Da ciò ne deriva che:

  • risultano differiti oltre il 30 Giugno, i termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito del controllo delle domande di verifica, tenuto conto del numero delle domande e dei tempi necessari per il completamento dell’istruttoria;
  • si considerano rientranti nel c.d. secondo scrutinio le domande di riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, presentate dal 2 giugno al 15 luglio 2020.

 

 

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