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INPS: indicazioni in materia di CIGO, CIGD e anticipo assegni ai lavoratori

INPS: indicazioni in materia di CIGO, CIGD e anticipo assegni ai lavoratori

23 Giugno 2020

l’INPS ha pubblicato , lo scorso 17 giugno, il messaggio n. 2489 con cui ha fornito le prime indicazioni – in attesa di successive circolari specifiche – relative alla gestione delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda INPS di CIG in deroga e anticipo del 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali., dopo che le norme alla base di tali istituti sono state oggetto di continue modifiche, allargamenti e modificazioni a causa della copiosissima produzione di Decreti Legge che ha caratterizzato l’azione del Governo nella fase più acuta della pandemia da COVID-19

Come è infatti noto, in gli interventi normativi in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono stati presenti in tutti i D.L. che si sono avvicendati, a partire dal D.L. 18/2020, il cosiddetto cd. “Cura Italia”, oggi convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20 . E’ poi seguito poi il decreto-legge 34/2020, il cosiddetto Decreto “Rilancio”, ancora all’esame del Parlamento e infine (per ora) il decreto legge n. 52/20.

Quest’ultimo, dopo che il D.L. 34 aveva allungato le settimane di CIGO utilizzabili dalle imprese con la modalità straordinaria “COVID-19 a 14 da utilizzare prima dell’estate e aveva stabilito la possibilità di utilizzare ulteriori 4 settimane a partire dal 1 settembre, ha eliminato tale vincolo temporale consentendo alle imprese che abbiano usufruito interamente delle 14 settimane di poter utilizzare sin da subito le ultime 4 settimane di integrazione salariale.

L’istituto ha annunciato che dal 18 giugno 2020 si rilasceranno:

– le funzionalità relative alla nuova domanda INPS di richiesta della cassa integrazione in deroga;

– quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’INPS dei trattamenti di integrazione salariale;

– la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.

Riassumendo, quindi, sulla base delle norme finora varate:

I trattamenti di CIGO e assegno ordinario, cui i datori di lavoro possono accedere, sono così riassumibili:

  • le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o dell’assegno ordinario per una durata massima di 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito del periodo di nove settimane;
  • solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori 4 settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.

L’INPS, inoltre, specifica che per facilitare la presentazione delle domande di accesso è stato individuato un iter procedurale semplificato che, una volta completata la fruizione delle prime 9 settimane, consente ai datori di lavoro di accedere ai trattamenti (sia residuali che complessivi fino a un massimo di 14 settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Nel caso in cui la domanda sia finalizzata al completamento delle 9 settimane già autorizzate ma non fruite interamente la stessa dovrà essere corredata da un file excel compilato secondo le istruzioni già fornite con messaggio INPS n. 2101/2020 che i lettori troveranno anche sul nostro sito.

I datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), potranno successivamente richiedere le ulteriori 4 settimane.

La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le diciotto settimane complessive.

Assegno al nucleo familiare (ANF) per il periodo di percezione dell’assegno ordinario in relazione alla causale Covid-19

L’INPS rammenta che, in base alle modifiche introdotte dal decreto legge cd. “Rilancio” n. 34/2020 come già previsto per la CIGO, anche ai beneficiari dell’assegno ordinario/FIS per emergenza COVID-19 è concesso l’assegno per il nucleo familiare (ANF) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale.

Termini di trasmissione delle domande

La disciplina relativa ai termini di trasmissione delle domande l’INPS, prevede che le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Tuttavia, al fine di consentire un graduale adeguamento al nuovo regime, è stato previsto che in sede di prima applicazione della norma i suddetti termini sono spostati al 17 luglio prossimo (ossia 30 giorni dopo l’entrata in vigore del DL n. 52/2020) se tale ultima data è posteriore a quella prevista per la scadenza dell’invio delle domande.

Invece, le domande riferite ai periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono essere inviate, a pena di decadenza, entro il 15 luglio prossimo.

Inoltre, i datori di lavoro che hanno erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

I datori di lavoro che avessero ottenuto decreti di autorizzazione per periodi inferiori alle 9 settimane, prima di poter richiedere le ulteriori 5 settimane, dovranno rivolgersi alla Regione o al Ministero del Lavoro per richiedere la concessione delle settimane mancanti rispetto alle prime 9.

Invece, le nuove 5 settimane non saranno più richieste alle Regioni ma direttamente all’INPS che provvederà alla relativa autorizzazione e al conseguente pagamento.

Le domande di ammissione alla CIGD rivolte direttamente all’Istituto dovranno essere riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 26 aprile scorso.

Pagamento diretto delle integrazioni salariali a cura dell’INPS

Il decreto legge cd. “Cura Italia” n. 18/2020 convertito con la legge 27/2020, ha previsto che nel caso di richiesta di pagamento diretto da parte dell’INPS, l’Istituto autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

Tale disciplina dell’anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal 18 giugno 2020.

Tuttavia, in fase di prima applicazione, se il periodo di sospensione/riduzione dell’attività ha avuto inizio prima del 18 giugno, l’istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica. L’Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell’anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall’azienda, entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse.

In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell’anticipo verrà disposto anche in assenza dell’autorizzazione della domanda di integrazione salariale. Mentre, a regime, l’erogazione dell’anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario/FIS già autorizzate dall’INPS.

La disciplina per il pagamento diretto prevede che il datore di lavoro debba inviare all’Istituto il modello “SR41”, secondo le modalità ordinarie, con tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, se successivo.

Tuttavia, in sede di prima applicazione della norma, la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio prossimo, se tale data è successiva a quella ordinariamente stabilita per l’invio del citato modello. Decorsi tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro

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