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INPS. Circolare sulle assunzioni agevolate

INPS. Circolare sulle assunzioni agevolate

9 Febbraio 2015

 

Con la circolare n. 17 del 29 Gennaio u.scircolare n. 17 del 29 Gennaio u.s, l’Inps ha fornito le prime istruzioni su questa agevolazione, preannunciando tuttavia che ne seguiranno delle altre che tratteranno la compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Successivamente, con il Messaggio 1144 del 13 febbraio 2015 l’Istituto ha precisato le procedure per la concreta attivazione dell’incentivo da parte dei datori di lavoro interessati

Natura dell’esonero contributivo.

Secondo l’interpretazione fornita dall’INPS,  l’agevolazione non rientra tra quelle disciplinate dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato (art. 107 del Trattato sul funzionamento della U.E), visto che non comporta un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del Paese.
Datori di lavoro beneficiari.
L’agevolazione spetta a tutti i datori di lavoro, anche quelli privi della qualità di imprenditore (comprese, quindi, le associazioni sindacali).
Rapporti di lavoro incentivati.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati nel 2015, anche part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e di  lavoro domestico. L’Inps, inoltre, secondo quanto riportato dalla Circolare n. 17, ritiene che la misura può essere  applicata anche all’assunzione a tempo indeterminato di dirigenti, mentre  non è agevolabile il contratto di lavoro intermittente o a chiamata (ancorché stipulato a tempo indeterminato).

Condizioni per il diritto all’esonero contributivo.

Il diritto all’incentivo,  è subordinato al rispetto:

  • dei principi previsti dalla Legge 92/2012 per cui, ad esempio, esso non spetta quando l’assunzione violi il diritto di precedenza del lavoratore, fissato per Legge o dal CCNL, alla riassunzione di altro lavoratore a tempo indeterminato licenziato oppure cessato da un rapporto a termine. Sempre a proposito di questi principi, l’Inps ha chiarito che il beneficio opera anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate in base ad un obbligo di Legge o previsto dal CCNL (comprese le assunzioni di soggetti disabili eseguite ai sensi dalla Legge 68/99).
  • delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria dei lavoratori.

In particolare, la Circolare 17/2015 dell’Inps ritiene indispensabile che il datore di lavoro si attenga alle condizioni fissate dall’art. 1, commi 1175 e 1176 della Legge 296/2006 :

    • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (si tratta di quelle che condizionano il rilascio del DURC);
    • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali/territoriale/aziendali.
  • dei vincoli introdotti dalla Legge di Stabilità del 2015, per cui:
    1. nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non deve essere stato impiegato presso nessun datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (compreso l’apprendistato) o di un contratto di somministrazione sempre a tempo indeterminato.
    2. nel periodo dallo 01/10/2014 al 31/12/2014 (i tre mesi precedenti l’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015), il soggetto non deve aver lavorato a tempo indeterminato alle dipendenze del datore di lavoro che richiede l’incentivo, ovvero con società da questi controllate o a questi collegate.
    3. Il lavoratore non deve aver avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato ai sensi della Legge di Stabilità 2015, con lo stesso datore di lavoro che assume.

Contratto di somministrazione

Il datore di lavoro può fruire del beneficio anche per l’assunzione a tempo indeterminato di un soggetto precedentemente utilizzato con la formula del contratto di somministrazione,anche trasnazionale; ciò a condizione che, negli ultimi 6 mesi, questo soggetto non abbia intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro (compreso il somministratore). Inoltre, se per quel lavoratore l’agenzia di somministrazione aveva già beneficiato della misura, il datore di lavoro che lo assume a tempo indeterminato ne avrà diritto limitatamente al periodo residuale; ad esempio, se la suddetta agenzia ha goduto dell’esonero per due mesi, il datore di lavoro ne avrà diritto per i restanti 34 mesi purché, come già scritto, l’assunzione decorra dopo che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla fine della somministrazione e che, in questo lasso di tempo, il soggetto non abbia concluso rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.

Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione

L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
In merito alle misure più diffuse per agevolare le assunzioni nel 2015, la circolare afferma che lo sgravio non è cumulabile con l’incentivo per assumere lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012).
Il cumulo è invece possibile con:

  1. l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge n. 68/1999;
  2. l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (decreto del Ministro della gioventù 19 novembre 2010), pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori.
  3. l’incentivo per l’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi di cui all’art. 2, comma 10-BIS, della Legge n. 92/2012, pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  4. l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani”.

La cumulabilità è parziale con:

  1. l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età (art.1, D.L.76/2013);
  2. gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 6 della legge  223/1991).

Assetto e misura dell’incentivo

L’esonero contributivo è pari ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione, tra l’altro, dei premi e i contributi dovuti all’INAIL. La durata dell’ esonero contributivo è stabilita in un triennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve avvenire nel periodo 1° Gennaio – 31 Dicembre 2015.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua e, per i rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura deve essere adeguata in diminuzione in base alla durata dello specifico orario di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla Legge o dal CCNL.
Per agevolare l’applicazione dell’incentivo, l’Inps ha introdotto un tetto mensile massimo di fruizione pari a 671,66 € (ottenuto, dividendo per 12 l’importo massimo annuo di € 8060,00); per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la soglia mensile potrà formare oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima di 8.060,00 € su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro ammonti a € 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad es. dicembre), risulti di € 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (€ 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (€  514,98 = 171,66 x 3).
Soppressione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.

La Circolare dell’Inps ricorda infine che dal 1° gennaio 2015, risultano abrogate  le agevolazioni previste dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 per  le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale per lo stesso periodo. Peraltro, queste agevolazioni posso ancora essere fruite fino alla loro naturale scadenza, per le predette assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato  effettuate entro il 31.12.2014.

Con il Messaggio 1144 del 13 febbraio 2015, infine, l’INPS ha fornito ai datori di lavoro, le istruzioni tecniche per la fruizione dell’esonero medesimo.

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