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INPS: aspetti contributivi e compilazione dell’Uniemens per CIGO E CIGS

INPS: aspetti contributivi e compilazione dell’Uniemens per CIGO E CIGS

28 Aprile 2020

Con la circolare n. 38 del 12 marzo 2020 l’INPS ha illustrato le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate dal Governo con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Successivamente, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020 l’Istituto ha provveduto ad illustrare le ulteriori disposizioni in materia di estensione alle imprese operanti sul tutto il territorio nazionale dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, adottate dal Governo con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Ora, con il messaggio 1775 del 27/04/2020, l’Istituto fornisce  chiarimenti in ordine agli aspetti contributivi cui sono tenute le aziende autorizzate alle integrazioni salariali e le istruzioni operative e contabili relative ai pagamenti a conguaglio, nonché quelle da adottare nel caso di pagamento diretto.

Per prima cosa l’INPS chiarisce che, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria ovvero di assegno ordinario, per espressa disposizione normativa, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. Il contributo addizionale non è dovuto altresì nei casi di integrazione salariale in deroga, trattandosi di intervento per evento oggettivamente non evitabile (art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015).

Si precisa inoltre che le suddette fattispecie, per quanto attiene alle prestazioni di spettanza del lavoratore anticipate dal datore di lavoro, soggiacciono alla disciplina prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.lgs. n. 148/2015 (termine semestrale di decadenza).

Per quanto attiene all’ipotesi di accesso all’integrazione salariale ordinaria con causale COVID19 da parte del datore di lavoro che abbia già in corso un periodo di integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del D.L. n. 9/2020, come modificato dal comma 6 dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020, e dal medesimo articolo 20, si precisa che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali interverrà per sospendere, con apposito decreto, gli effetti della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata, individuando altresì una nuova data di scadenza del termine di durata della medesima prestazione, collocata alla fine del periodo di cassa integrazione ordinaria richiesta per COVID19.

Il termine di decadenza per il conguaglio delle prestazioni di cassa integrazione straordinaria autorizzata, di cui al predetto decreto ministeriale, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come prorogato dal decreto medesimo.

Inoltre, tenuto conto che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi dell’articolo 13 del D.L. n. 9/2020 e dell’articolo 19 del D.L. n 18/2020 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2, e dall’articolo 12 del D.lgs. n. 148/2015, l’INPS precisa che tali periodi non rilevano neanche ai fini della determinazione della misura dell’aliquota del contributo addizionale – previsto dall’articolo 5 dello stesso decreto legislativo – eventualmente dovuti dai datori di lavoro per successivi periodi di integrazione salariale o per i residui periodi di integrazione salariale straordinaria interrotti ai sensi dell’articolo 14 del D.L. n. 9/2020 o dell’articolo 20 del D.L. n. 18/2020.

Resta fermo che, durante i periodi di integrazione salariale ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, le quote di TFR maturate restano a carico dei datori di lavoro.

I datori di lavoro soggetti alla disciplina del Fondo di Tesoreria, pertanto, dovranno continuare a versare le quote di TFR al predetto Fondo e applicheranno le consuete regole per il conguaglio delle prestazioni erogate ai lavoratori (cfr. la circolare n. 70/2007).

Infine il Messaggio 1775 riporta le istruzioni per la compilazione dei flussi Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti.

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