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INL conferma la “disciplina COVID” per le assunzioni a termine in aziende in CIG

INL conferma la “disciplina COVID” per le assunzioni a termine in aziende in CIG

20 Maggio 2021

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 762/2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di rinnovare e prorogare contratti a termine a lavoratori in forza presso aziende che fruiscono di integrazioni salariali previste dalla normativa emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19. 

L’ INL conferma che è possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 41, il cosiddetto “Decreto Sostegni”

La questione riguarda la corretta interpretazione dell’art. 19-bis del D.L. 18/2020 (cd. Decreto Cura Italia) il quale recita: 

” Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione ”. 

La citata disposizione, afferma la nota dell’Ispettorato, è da considerarsi attualmente in vigore quale norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale, previste dagli articoli art. 19 e 22 del Decreto Cura Italia, richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione e che derogano dall’ordinaria disciplina sul tema contenuta appunto nel D. Lgs. 81/2015

Da ciò ne deriva che, la non osservanza dell’art. 20, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2015 che preclude la stipula di contratti a tempo determinato in “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato” non comporterà l’ordinario effetto di trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

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