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INL: riattivate le procedure conciliative per i licenziamenti per g.m.o.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 5186 dello scorso 16 luglio 2021 ha inviato ai propri uffici territoriali, gli opportuni chiarimenti in merito alla corretta ripresa delle procedure di conciliazione per i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, previsti dall’articolo 7 della Legge n. 604/1966, al termine dei periodi di sospensione dovuti all’emergenza COVID.
Ricordiamo infatti che, con il D.L. 99/2021 il Governo, fatte salve alcune situazioni di perdurante crisi ( settore tessile e moda) e per quelle imprese che abbiano presentato domanda di fruizione degli strumenti di integrazione salariale ai sensi degli articoli 40, comma 3 e 40 bis del , comma 1 del D.L. 73/2021, per tutta la durata del trattamento e fino al massimo al 31 dicembre 2021, ha considerato concluso il blocco dei licenziamenti previsto per evitare l’acuirsi della crisi sociale durante la fase più dura dell’epidemia.
L’INL ricorda, a tal proposito, che le Associazioni datoriali (Confindustria, Confapi e Alleanza cooperative) hanno condiviso con le OO.SS (CGIL, CISL e UIL) al tavolo con il Governo, un avviso comune con il quale si raccomanda l’utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa in alternativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro e comunque prima di procedere al licenziamento.
Allegata alla nota INL vi è peraltro una utile tabella che riporta, a seconda della situazione delle diverse imprese, tutte le date di scadenza del divieto di licenziamento
L’istanza dovrà essere presentata con il nuovo modello, allegato alla circolare, che i lettori potranno scaricare dalla sezione “normative” del nostro sito.
In esso vanno inserite le ulteriori informazioni che le parti dovranno fornire alla Commissione di conciliazione, al fine di verificare la possibilità di ricorrere alla procedura conciliativa.
Allo stesso modo, per le istanze riguardanti le procedure di conciliazione di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966 in corso al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 cd. “Cura Italia” (art. 46, D.L. n. 18/2020), modificato, successivamente, dall’art. 80, comma 1, lett. a) del D.L. n. 34/2020 cd. “Rilancio” in considerazione della possibilità di accedere a misure di integrazione salariale che allungano il periodo di divieto, appare opportuno che le aziende interessate reiterino l’istanza utilizzando il medesimo modello allegato.

