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INL. Omessi versamenti alla previdenza complementare: revoca benefici normativi e contributivi

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 17/02/20, rispondendo ad una richiesta di parere di una sezione territoriale ha affermato che l’ipotesi del mancato versamento, da parte del datore di lavoro, della quota contributiva ai fondi di previdenza complementare (disattendendo, in questo modo, le indicazioni del lavoratore), configura un inadempimento contrattuale.
Ciò determina l’impossibilità da parte degli organi ispettivi di adottare la diffida accertativa per i mancati versamenti, visto che il creditore dell’obbligazione contributiva è il Fondo di previdenza complementare e non il lavoratore (il quale, invece, si limita a beneficiare della prestazione previdenziale del Fondo).
L’adesione del lavoratore a un fondo pensione determina l’insorgenza, per il datore di lavoro, dell’obbligo di contribuzione a favore del fondo.
La mancata ottemperanza, spiega l’INL, in base alla giurisprudenza corrente, integra un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che «dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione a un Fondo di previdenza e aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo» (tribunale Roma n. 10489/2016).
Ne consegue che, per il recupero degli omessi versamenti contributivi, il lavoratore può agire dinanzi al giudice civile, per la tutela della propria posizione contrattuale.
Per quanto interessa la sfera pubblicistica, invece, nei casi di omessi contributi al fondo pensione, invece, secondo l’INL, viene a configurarsi la violazione dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, secondo cui «a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge (…)». Pertanto, al datore di lavoro che ha omesso versamenti di contributi al fondo pensione risulta beneficiario di incentivi e sgravi, l’ispettore può intimare la restituzione di tutti i benefici eventualmente fruiti in applicazione del predetto art. 1, comma 1175.

