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INL: non importa quale contratto di lavoro gli si applica, ma come viene retribuito il lavoratore
In pratica, l’INL sostiene che la sostanza (ovvero il trattamento riconosciuto al lavoratore) debba prevalere sulla forma (il contratto collettivo applicato), fermo restando che le condizioni economiche e normative della contrattazione settoriale di riferimento rappresentano comunque il minimo inderogabile dalle parti.
Nella valutazione di equivalenza tra i diversi contratti, non si potrà tenere conto “di quei trattamenti previsti in favore del lavoratore che siano sottoposti, in tutto o in parte, a regimi di esenzione contributiva e/o fiscale (come ad es. avviene per il c.d. welfare aziendale)”.
Infine, l’INL ribadisce che “lo scostamento dal contenuto degli accordi e contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale determinerà la perdita di eventuali benefici normativi e contributivi fruiti”.