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INL: la Corte di Giustizia UE “riabilita” il modulo delle assenze, gli ispettori del lavoro facciano attenzione
L’Ispettorato del lavoro, con la nota n 232 del 27 Maggio 2020, ha informato il personale ispettivo di una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea: si tratta della Sentenza del 7 maggio 2020, causa n. C_96/2019 – art. 267 TFUE – Austria – CT 14130/19, sul rapporto tra le disposizioni comunitarie sugli obblighi di registrazione e conservazione della documentazione attestante i tempi di guida e di riposo dei conducenti di veicoli che utilizzano il cronotachigrafo digitale (Regolamento UE n. 165/2014), e la relativa normativa dei singoli Paesi Membri.
Con tale Sentenza, la Corte ha riconosciuto che uno Stato membro può prevedere una normativa interna che”imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un’attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009”.
Il modulo richiamato dalla decisione è il modello di controllo delle assenze del conducente che, come si ricorderà, non è più previsto come obbligatorio dopo l’intervento della Commissione Europea mediante la “COMMISSION CLARIFICATION 7” del luglio 2016, per cui il conducente che ne è sprovvisto, non può essere sanzionato; fermo restando che, comunque, la Commissione stessa aveva invitato gli Stati membri a continuare ad accettare questo modulo, per facilitare la dimostrazione dei motivi di assenza ivi indicati (tra cui malattia, ferie, congedo o recupero, disponibilità, ecc..).
La Corte, nel motivare la sua interpretazione estensiva, evidenzia esplicitamente come l’imposizione di tali obblighi ulteriori possa essere necessaria per garantire l’efficacia dei controlli sulla regolarità dei tempi di guida e di riposo e quindi la tutela della sicurezza stradale e della salute dei lavoratori (“Un’interpretazione contraria pregiudicherebbe poi gli obiettivi previsti in particolare dai regolamenti n. 561/2006 e n. 165/2014, in particolare quelli relativi alla sicurezza stradale e al miglioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti.
Secondo la Corte, se si adottasse come norma la interpretazione che della norma ha fornito la Commissione, non solo si priverebbe le autorità di controllo degli Stati membri della possibilità di assicurarsi del rispetto dei periodi di guida, di interruzione e di riposo dei conducenti, quali previsti dal regolamento n. 561/2006, in una situazione in cui i dati pertinenti non hanno potuto essere inseriti nel tachigrafo digitale, ma eventualmente si potrebbe anche avallare un’omissione intenzionale della registrazione di tali dati”).
Con la pronuncia allegata, la CGUE ha dunque stabilito il principio in base al quale l’articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 165/2014, deve essere interpretato nel senso che non contrasta con il divieto in esso previsto, la normativa nazionale che “imponga al conducente di un veicolo munito di tachigrafo digitale di produrre, come mezzo di prova sussidiario delle sue attività, qualora nel suddetto tachigrafo manchino le registrazioni automatiche e manuali, un’attestazione redatta dal suo datore di lavoro conformemente al modulo contenuto nell’allegato alla decisione 2009/959/UE della Commissione, del 14 dicembre 2009…”.
L’I.N.L., a questo punto, tira le fila del ragionamento e, considerate le importanti implicazioni che la sentenza in esame può avere per l’attività di vigilanza nel settore del trasporto, al fine di consolidare la prassi relativa agli adempimenti ispettivi necessari alla ricostruzione documentale dei rapporti di lavoro dei conducenti e delle loro giornate ed attività, specialmente in ordine alla documentazione integrativa utile anche al confronto con i dati del LUL, invita a diffondere la Sentenza della Corte ed il ragionamento che la sottende a tutto il personale addetto alla vigilanza.

