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Incentivi all’assunzione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro emana una nota sulle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
Con la circolare n.2 del 25 gennaio scorso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha sintetizzato le novità in materia di lavoro previste dalla Legge di Bilancio 2018, utili ai fini dell’attività di vigilanza e controllo degli ispettori.
Tra le agevolazioni presenti nella circolare dell’INL segnaliamo quelle che possono riguardare le imprese di autotrasporto. In particolare evidenziamo:
- L’esonero del versamento contributivo previdenziale pari al 50% da parte del datore di lavoro (premi Inail esclusi), per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di 3.000 euro annui (riparametrato su base mensile), legato alle assunzioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti operate dal 1°Giugno 2018, di individui di età inferiore ai 30 anni (elevato a 35 anni non compiuti per quelle eseguite fino al 31 dicembre prossimo) e non occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro (art.1 commi da 100 a 107);
- L’esonero totale del versamento dei contributi previdenziali (sempre premi Inail esclusi e nel limite massimo di 3000 euro anni), per i datori di lavoro che , entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, assumano ex studenti a tempo indeterminato che, presso lo stesso datore di lavoro, abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro oppure un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione superiore o periodi di apprendistato in alta formazione (art.1, comma 108);
- L’esonero contributivo per le assunzioni operate nel Mezzogiorno durante il 2018, nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna (comma 893 e 894). Le assunzioni deve avvenire con contratto a tempo indeterminato e riguardare i soggetti:
- di età inferiore a 35 anni;
- di almeno 35 anni purché privi di un impiego regolamento retribuzione da almeno sei mesi
Per tutte queste assunzioni, l’esonero contributivo, di cui al comma 100, viene innalzato fino al 100% nel limite massimo di 8.060 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile), in deroga anche al divieto di cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
A tale proposito, l’Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) ha diffuso il testo del decreto del 30 dicembre 2017, sullo sgravio totale per 12 mesi dei contributi dovuti dal datore di lavoro, da fruire tramite conguaglio sui contributi Inps, per le assunzioni son sedi di lavoro in una delle Regioni del Mezzogiorno elencate precedentemente, di soggetti:
- con età compresa tra i 16 e i 34 anni;
- con età non inferiore a 35 anni, purché privi di impiego retribuito regolarmente da almeno 6 mesi;
E’ previsto, inoltre, che l’assunzione debba avvenire nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre dell’anno corrente con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) o apprendistato professionalizzante, compresi i rapporti part time, purché negli ultimi 6 mesi il neo assunto non abbia intrattenuto rapporti di lavoro con il datore di lavoro interessato. Rientra in tale misura anche il socio lavoratore di cooperativa se assunto con contratto di lavoro subordinato.
Questo tipo di agevolazione rientra nell’ambito degli aiuti cosiddetti “de minimis”, tranne per le eccezioni previsti dall’art.7 del Decreto (assunzione che dia luogo ad un incremento occupazionale netto con l’aggiunta, per i giovani di età compresa tra i 25 e i 34 anni, di una delle ipotesi previste dalla norma).
A breve, una nota dell’Inps (che dovrebbe uscire nei primi giorni di febbraio) determinerà le procedure per la richiesta dell’incentivo per il quale, in ogni caso, l’impresa interessata dovrà presentare all’Istituto, in via telematica, un’istanza preliminare per la prenotazione delle risorse a disposizione (art.10 del decreto);
- Altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 è la tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni (commi 910-914). Dal prossimo 1 luglio 2018, il datore di lavoro non potrà più utilizzare il denaro contante per pagare le retribuzioni, ma dovrà avvalersi:
- del bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- di strumenti di pagamento elettronico;
- del pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; dell’assegno consegnato direttamente al lavoratore. La violazione del divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro e la firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Da ultimo, si segnala che l’Anpal ha emanato il decreto per l’incentivo “Occupazione NEET”, per favorire l’assunzione di giovani aderenti al programma “Garanzia Giovani” con età compresa tra i 16 e i 29 anni. Anche in questo caso:
- È previsto lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro da fruire tramite conguaglio sui contributi Inps per un periodo di 12 mesi;
- Si applicano le regole sugli aiuti “de minimis”, tranne per le ipotesi previste all’art.7 del pertinente provvedimento;
- Prima di poter prenotare le risorse in via telematica occorrerà attendere l’emanazione di un’apposita circolare Inps
I decreti Anpal relativi agli incentivi all’occupazione nel Mezzogiorno e Neet sono disponibili in allegato