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INAIL: riduzione premi 2015. Nuova Circolare dell’Istituto
Questa riduzione si applica alle imprese di qualsiasi settore ed è stata prevista in via transitoria dalla Legge di stabilità del 2014 (Legge 147/2013, art. 1, comma 128), nella misura complessiva di 1 miliardo di euro per il 2014, 1,1 miliardi per il 2015 e 1,2 miliardi per il 2016, in attesa dell’aggiornamento delle tariffe dei premi Inail.
Successivamente la determina aveva trovato la sanzione normativa attraverso il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze del 14 gennaio 2015, pubblicata nella G.U. dello scorso 18 aprile.
Ora l’Istituto di Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro fornisce, con la Circolare n. 52 del 30 aprile 2015, alcuni ulteriori chiarimenti in merito alla riduzione del 15,38%.
L’Istituto chiarisce che, per i premi di autoliquidazione, la riduzione percentuale si applica alla rata anticipata dovuta per il 2015 e alla regolazione o conguaglio dovuto per lo stesso anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016.
Con riferimento alle attività iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ai sensi dell’art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2015 nella misura del 15,38%, senza presentazione di una nuova istanza.

