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INAIL, pubblicato il nuovo modello OT23

INAIL, pubblicato il nuovo modello OT23

10 Gennaio 2020

Per l’annualità 2020 l’INAIL ha rivisto il modello OT23 e la relativa “Guida alla compilazione”, entrambi pubblicato sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-nuovo-modello-ot23.html.

Più nello specifico l’INAIL ha reso noto che le aziende che, durante il 2019, hanno effettuato degli interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, entro il prossimo 29 febbraio potranno richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Entro la data del 29 febbraio 2020 le aziende, insieme alla domanda all’INAIL, dovrà essere presentata, a pena di inammissibilità, anche la documentazione probante richiesta, utilizzando le apposite funzionalità disponibili nei servizi online del sito dell’istituto.

Gli interventi sono articolati in 5 sezioni:

  • Interventi di carattere generale (A);
  • Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale (B);
  • Interventi trasversali (C);
  • Interventi di settori generali (D);
  • Interventi settoriali (E)

Per le PAT (Posizioni Assicurative Territoriale) attive da più di due anni, la riduzione del tasso medio di tariffa di prevenzione è prevista nelle seguenti misure:

Lavoratori – anno

Riduzione %

Fino a 10

28

Da 10,01 a 50

18

Da 50,01 a 200

10

Oltre 200

5

 

Per le PAT attive da meno di un biennio, l’agevolazione è pari all’8%.

Per poter avere accesso alla riduzione è necessario effettuare degli interventi in base ai quali viene attributo un punteggio minimo pari a 100. Solitamente per raggiungere tale obiettivo è possibile selezionare interventi di qualsiasi modulo, ad eccezione di quelli riferiti alla responsabilità sociale delle imprese, nella cui sezione (ovvero la B) la soglia di punteggio massimo deve essere raggiunta senza ulteriori cumuli.

Inoltre, dal momento che l’agevolazione in oggetto rientra tra i benefici normativi e contributivi, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • Applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli obblighi di legge;
  • Inesistenza a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. Cause ostative);
  • Possesso della regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL.

Viene richiesto anche il possesso della regolarità in materia di infortuni ed igiene del lavoro; questo requisito viene considerato realizzato qualora siano state osservate tutte le disposizioni obbligatorie, con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a cui si riferisce la domanda.

L’INAIL, entro i 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, comunica all’azienda via PEC il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione eventualmente riconosciuta dall’INAIL opera solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

Infine, ricordiamo che per quanto riguarda l’autoliquidazione 2019/2020 (scadenza fissata al prossimo 17 febbraio) evidenziamo che l’INAIL sta completando l’invio, tramite PEC, della “Comunicazione tasso applicabile 2020” con gli elementi di calcolo del corrispondente tasso applicabile. Qualora l’impresa riscontrasse delle inesattezze, può presentare ricorso per via telematica alla sede territoriale scrivente nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

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