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Inail: chiarimenti su sospensione e decadenza per le prestazioni erogate.
Con la circolare n.13 del 3 aprile 2020, l’Inail ha fornito i primi chiarimenti riguardanti la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste di prestazioni e la revisione delle rendite, nonché sulla tutela degli infortuni sul lavoro per infezione da coronavirus in relazione agli ultimi sviluppi normativi in materia.
Di particolare importanza nella Circolare, la precisazione rispetto alla tutela infortunistica dell’Inail, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, lo stesso ente ha evidenziato che in base all’art. 42 del citato decreto, “la tutela assicurativa Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro per tutti i lavoratori assicurati all’Inail.”
Per alcune professioni elencate in circolare (che peraltro non riveste carattere esaustivo), opera una presunzione semplice di origine professionale, per cui si presume che il virus sia stato contratto nell’esercizio dell’attività lavorativa; tra queste rientrano anche gli operatori del trasporto infermi, insieme agli operatori sanitari, addetti al front office, ecc.., trattandosi di professioni caratterizzate dal costante contatto con il pubblico
Nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus in occasione di lavoro, il medico deve predisporre e trasmettere in via telematica il certificato di infortunio all’Inail che, a quel punto, prende in carico il lavoratore assicurandogli la relativa tutela. Il certificato evidenzia, tra le altre cose, la data dell’evento/contagio, quella di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio, o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore.
L’Istituto ha poi sottolineato l’importanza dell’invio telematico del certificato da parte del medico certificatore, e della denuncia di infortunio da parte datoriale; peraltro, tenuto conto della situazione emergenziale in atto, l’Inail ha invitato le sue strutture territoriali ad evitare interpretazioni rigide della normativa vigente su questi adempimenti.
In ogni caso, il datore di lavoro dovrà fare attenzione a valorizzare i campi della denuncia di infortunio relativi alla data evento, alla data abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica attestante l’avvenuto contagio. I termini di trasmissione telematica della denuncia all’Istituto, decorrono solo dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza del contagio. Infine, la nota evidenzia che per i datori di lavoro assicurati all’Inail, l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini statistici e informativi, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia/comunicazione d’infortunio.
Tornando alla questione della alla sospensione dei termini, l’Inail ha ricordato che l’articolo 42 del Decreto Legge “Cura Italia” ha sospeso dal 23 febbraio 2020 al 1°giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza e prescrizione per la richiesta delle operazioni erogate dall’istituto (ad esempio indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta; indennizzo del danno biologico in capitale; assegno una tantum in caso di morte; rendita ai superstiti), nonché di quelli legati alla revisione delle rendite in scadenza nello stesso periodo. I termini riprenderanno a decorrere dal 2 giugno prossimo, quando cioè scadrà il termine di sospensione.

