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INAIL: dal 04/05 al via gli adempimenti per le imprese. L’Istruzione operativa

INAIL: dal 04/05 al via gli adempimenti per le imprese. L’Istruzione operativa

7 Maggio 2020

L’INAIL ha pubblicato lo scorso 30 aprile un’istruzione operativa sulle modalità di ripresa degli adempimenti sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dal Decreto Legge 18/2020, il cosiddetto “Cura Italia”, convertito con numerose modifiche dalla Legge n. 27 del 24 Aprile del 2020.

Ai sensi dell’art. 62 del D.L. che disciplina la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dalle imprese sono stati sospesi anche i versamenti dovuti dalle  imprese di autotrasporto.

In particolare, sono stati sospesi i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’IVA.

L’INAIL ricorda che i settori maggiormente colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia – tra i quali è appunto stato inserito, alla lettera n) del comma 2 dell’art. 61 del D.L. 18/2020, anche l’autotrasporto –  hanno usufruito, tra le varie sospensioni, anche di una serie di sospensioni di termini che hanno riguardato specificamente l’Istituto.

Si tratta innanzi tutto della sospensione dei termini di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020.

Ma anche della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione, come disciplinata dall’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019.

La sospensione dei termini di presentazione di tale domanda ha comportato anche la sospensione della presentazione della documentazione probante l’attuazione degli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro realizzati nell’anno 2019.

Ancora, tra le sospensioni dei termini di presentazione vi è anche quella, per quanti avessero presentato la domanda sopra indicata entro la data del 2 marzo, determinata dalla dichiarazione eventualmente allegata di versare in oggettiva difficoltà nel produrre la documentazione probatoria degli interventi effettuati.

In previsione della fine del periodo di sospensione ed al fine di poter effettuare gli adempimenti,  le istruzioni operative contenute nella nota dell’INAIL prevedono che  i soggetti interessati debbano trasmettere la dichiarazione delle retribuzioni 2019 esclusivamente tramite il servizio “Alpi online”, mentre le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione con la relativa documentazione probante, vanno inoltrate esclusivamente tramite il servizio online “Riduzione per prevenzione”.

L’Istruzione operativa, infine, indica, con una apposita tabella,  anche i tempi in cui gli adempimenti finora sospesi,  dovranno essere effettuati dalle imprese.

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