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INAIL: COVID-19. La responsabilità del datore di lavoro per il contagio del dipendente scatta solo dopo l’esame caso per caso e, in particolare, solo se non si siano applicati i protocolli per la sicurezza

INAIL: COVID-19. La responsabilità del datore di lavoro per il contagio del dipendente scatta solo dopo l’esame caso per caso e, in particolare, solo se non si siano applicati i protocolli per la sicurezza

17 Maggio 2020

A far crescere una polemica che aveva, nei giorni scorsi, ulteriormente avvelenato il clima già teso nel Paese tra le Istituzioni e le forze produttive alle prese con la crisi derivante dalla pandemia e con le incertissime prospettive legate alla ripartenza, aveva non poco contribuito una previsione, contenuta in un documento dell’INAIL, secondo la quale (almeno ad una prima lettura) sembrava che l’Istituto, nel definire la malattia del lavoratore, derivante dal contagio con il Coronavirus, come infortunio professionale, indicasse una responsabilità, sinanche penale, del datore di lavoro.

Ora un comunicato dell’INAIL, che riportiamo integralmente, fa chiarezza sulla vicenda, stabilendo che sia sul piano penale che su quello assicurativo l’eventuale responsabilità del datore di lavoro va verificata caso per caso, sia in relazione al rispetto dei protocolli di sicurezza definiti dalle competenti Autorità ( e da ultimo, dal D.L. 23 che riporta in allegato i Protocolli d’intesa tra Governo e Parti sociali), sia in relazione alla verifica delle circostanze e dei luoghi in cui il lavoratore sia stato oggetto di contagio.

Ecco il testo del Comunicato INAIL:

L’infortunio sul lavoro per Covid-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa

ROMA – In riferimento al dibattito in corso sui profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Covid-19 dei lavoratori per motivi professionali, è utile precisare che dal riconoscimento come infortunio sul lavoro non discende automaticamente l’accertamento della responsabilità civile o penale in capo al datore di lavoro.

Sono diversi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail per la tutela relativa agli infortuni sul lavoro e quelli per il riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro che non abbia rispettato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Queste responsabilità devono essere rigorosamente accertate, attraverso la prova del dolo o della colpa del datore di lavoro, con criteri totalmente diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative Inail.

Pertanto, il riconoscimento dell’infortunio da parte dell’Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del pubblico ministero. E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l’accertamento della colpa di quest’ultimo per aver causato l’evento dannoso.

Al riguardo, si deve ritenere che la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendano peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro.

 

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