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INAIL: autoliquidazione dei premi 2013-2014. Il punto della situazione

24 Aprile 2014

In vista della nuova scadenza del pagamento dei premi INAIL, fissata dalla Legge di Stabilità 2014 per il 16 maggio prossimo, l’Istituto ha pubblicato, lo scorso 4 aprile, la GUIDA ALL’AUTOLIQUIDAZIONE 2013-2014.

1) limiti minimali di retribuzione giornaliera

Con la Circolare 21 del 27 marzo scorso, la Direzione Generale e la Direzione Centrale Rischi dell'Istrituto hanno definito i limiti minimali di retribuzione imponibile giornaliera, validi per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2014.

Ne illustriamo alcune delle fattispecie analizzate nella nota Inail, rinviando alla sua lettura per gli ulteriori approfondimenti.

Generalità dei lavoratori dipendenti.

Il nuovo minimale di retribuzione, che tiene conto della variazione ISTAT (pari per il 2013 all’1,1%), ammonta a € 47,58, mentre la misura del minimale rapportato a mese ammonta ad € 1.237,08.

Lavoratori part time.

Per questi lavoratori, la retribuzione oraria da prendere a riferimento è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.

La retribuzione oraria minimale si ottiene nel seguente modo:

–   si moltiplica il minimale giornaliero “generale” per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale, che devono essere sempre pari a 6 anche se l’orario è distribuito in 5 giorni settimanali;

–   l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva per i lavoratori a tempo pieno.

A sua volta, la retribuzione oraria tabellare si ottiene dividendo l’importo della retribuzione annuale tabellare prevista dal ccnl, per le ore stabilite dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno. Detta retribuzione include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc..

Effettuati questi calcoli, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minima e la tabellare, e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

Dirigenti.

La base imponibile è data dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita; l’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 gg lavorativi. Per i dirigenti part time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro part time. Pertanto, dal 1 Luglio 2013 l’imponibile è il seguente:

 

Retribuzione convenzionale dal 1 Luglio 2013

Oraria

€ 12,37

Giornaliera

€ 98,94

Mensile

€ 2473,58

  Retribuzione di ragguaglio.

Si applica, tra gli altri, ai familiari, soci ed associati senza retribuzione fissa (a meno che, per questi soggetti non siano stati stabiliti dei premi speciali unitari – es gli artigiani). La retribuzione di ragguaglio dall’1.7.2013, è pari a :

–   importo giornaliero: € 53,28;

–   importo mensile : € 1.331,93

Lavoratori parasubordinati.

La base imponibile è data dai compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e del massimale di rendita. Tenuto conto che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni) al fine di confrontare il minimale ed il massimale con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione. L’importo mensile risultante dal confronto va, poi, moltiplicato per detti mesi, o frazioni di mesi di durata del rapporto.

Dal 1 Luglio 2013, i valori da prendere in considerazione per questi calcoli, sono i seguenti:

–   minimale mensile:   € 1.331,93;

–   massimale mensile: € 2.473,58.

Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano, per i quali sono dovuti premi speciali unitari.

Per questi soggetti, quando sono dovuti i premi speciali unitari, il reddito imponibile giornaliero è pari a € 47,58 mentre quello annuale ammonta a € 14.274,00. I premi minimi annuali a persona per ciascuna delle classi di rischio della gestione artigiani sono riportati nella nota Inail, a cui si rinvia per gli approfondimenti.

 2) Riduzione generalizzata dei premi

Intanto, con la determina presidenziale n.67 dell’11 Marzo 2014 – che non è ancora operativa, ma lo diventerà soltanto dopo l’emanazione di apposito decreto di recepimento (Lavoro/Economia)- l’INAIL ha deciso la riduzione generalizzata dei premi ai sensi dell’art.1, comma 128 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014).

Come si ricorderà, questa disposizione ha previsto che con decreto del Ministro del Lavoro, da emanare di concerto con quello dell’Economia e su proposta dell’Inail, venga stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi Inail tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale, nel limite di 1 mld € per il 2014, 1.1 mld € per 2015 e 1.2 mld € per il 2016.

La determina presidenziale ha fissato questa riduzione percentuale nella misura del 14,17%, che diventerà operativa soltanto dopo l’emanazione, da parte del Ministero del Lavoro, del predetto decreto di recepimento.

Successivamente, ed in tempo utile per la nuova scadenza del pagamento del premio fissata – ricordiamo – per il 16 Maggio p.v, l’Inail invierà alle imprese le nuove basi di calcolo con le informazioni sulla spettanza della riduzione ed i criteri per applicarla.

Per quanto concerne l’operatività del beneficio, nel rispetto di quanto prevede la Legge di stabilità, la determina presidenziale n. 67 distingue tra:

  • imprese con lavorazioni iniziate da più di due anni;
  • imprese con lavorazioni iniziate sempre da più di due anni, che assolvono all’obbligo assicurativo tramite premi speciali unitari;
  • imprese con attività avviate da meno di un biennio.

IMPRESE CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO.

Queste imprese beneficiano dello sconto del 14,17%, a condizione che il tasso applicabile di tariffa comunicato dall’Inail nel modello 20SM, sia inferiore o almeno pari rispetto ai tassi medi delle tariffe vigenti per quelle lavorazioni.

IMPRESE CON LAVORAZIONI INIZIATE DA OLTRE UN BIENNIO, CHE ASSOLVONO ALL’OBBLIGO ASSICURATIVO TRAMITE PREMI SPECIALI UNITARI

Per i premi speciali unitari dovuti ai sensi dell’art. 42 del D.P.R 1124/1965 (tra cui rientrano quelli per gli artigiani – titolari, soci, collaboratori familiari, associati in partecipazione), la riduzione del 14,17% opera soltanto se, per l’attività svolta, l’indice di gravità aziendale (IGA) calcolato annualmente dall’Inail e comunicato agli interessati, sia inferiore o uguale all’indice di gravità medio (IGM) della categoria di riferimento, previsto nella tabella allegata alla determina.

Per quanto riguarda gli artigiani autonomi, ricordiamo che la classe di rischio viene determinata ai sensi della tabella 1 del d.m. 1.2.2001, che inquadra nella classe 5 la voce Inail 9123, e nella classe 8 la voce Inail 9121.

IMPRESE CON LAVORAZIONI INIZIATE DA MENO DI DUE ANNI.

La riduzione del 14,17% opera soltanto per quelle imprese che dimostrino il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di conseguenza, i presupposti dell’agevolazione sono identici a quelli previsti agli art. 19 e 20 del D.M. 12.12.2000 per ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa del 15% durante il primo biennio di attività, per le aziende che attestino il rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

Per questo motivo, le imprese che nel 2014 presentano o hanno già presentato l’istanza telematica per ottenere la predetta riduzione del 15% (tramite modello OT/20), si vedranno applicare in automatico l’ulteriore sconto del 14,17% (per una riduzione complessiva del 29,17%), senza la necessità di ulteriori domande.

Per tutte queste tipologie di imprese, la riduzione del 14,17% opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti o agevolazioni eventualmente spettanti, e si applica sia alla rata anticipata che alla regolazione 2014.

ATTENZIONE!

Le imprese che non hanno ancora richiesto l’oscillazione del 15% ma con biennio di attività in scadenza tra il 1 Gennaio ed il 30 Giugno 2014, per essere ammesse alle sopracitate riduzioni dovranno presentare in via telematica il modello OT/20 entro il 30 Giugno p.v, fermo restando che lo sconto del 14,17% decorrerà comunque dal 1 Gennaio u.s.

3. Premi per le polizze artigiani

L'Istituto, infine, con una nota dell'11/042014, ha precisato che:

"ad integrazione di quanto comunicato con la circolare 21/2014 , i valori dei premi minimi annuali 2014 dovuti per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano trovano applicazione anche per le posizioni artigiane in essere ai fini dell’autoliquidazione 2013/2014 e non solo per le nuove posizioni assicurative come indicato nella citata circolare".


 

   

 

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