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In Emilia-Romagna una legge contro l’illegalità nell’autotrasporto e nella logistica

15 Maggio 2014

Il 7 maggio 2014, l'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna ha approvato una Legge regionale che, secondo i suoi proponenti,  intende aumentare la legalità nell'autotrasporto, nel facchinaggio e nella movimentazione delle merci.

Questa, infatti, è la prima legge regionale che si propone specificamente l’obiettivo di aumentare la legalità nella logistica, che affronta sia i controlli sull'autotrasporto, sia il contrasto a forme irregolari nella cooperazione all'interno dei magazzini.

Il testo – che alleghiamo nella forma che risulta dal Bollettino Ufficiale della Regione – si articola in quattro parti:

  1. disposizioni generali;
  2. autotrasporto e movimentazione;
  3. facchinaggio;
  4. disposizioni finali.

Nelle disposizioni generali, vengono ribaditi gli obiettivi della legge:

la Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e dei principi di tutela della concorrenza e di libertà d’impresa, promuove la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari

Di qui l’impegno a promuovere:

a)   l’adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e alla razionalizzazione dell’attività amministrativa, nonché alla dematerializzazione dei procedimenti a carico delle pubbliche amministrazioni e di altri enti competenti;

b)   iniziative di coordinamento e di cooperazione istituzionale finalizzate a favorire la legalità e a prevenire i rischi e a contrastare gli effetti dell’infiltrazione criminale e mafiosa, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di contrasto alla criminalità e di tutela del lavoro;

c)   la regolarità delle condizioni di lavoro quale strumento per perseguire le finalità indicate in premessa, compresa la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e mafiosa;

d)   il coordinamento e la cooperazione interistituzionale per le attività di prevenzione e di controllo, favorendo, in particolare, lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli enti, nell’ambito delle rispettive competenze;

e)   la responsabilità sociale delle imprese e in particolare, l’adozione e la diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, al fine di promuovere sull’intero territorio regionale contratti assegnati attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

f)    l’etica del lavoro e la sicurezza del lavoro;

g)   l’attività di formazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolta ai lavoratori, agli operatori economici e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

h)   l’attività di documentazione, di studio e di ricerca sui temi della legge.

La Regione elenca una nutrita serie di interventi per la promozione della legalità, tra cui vale la pena di segnalare, per la loro importanza:

  • il supporto a progetti, anche di carattere locale, diretti a raccordare ed a potenziare, anche mediante specifiche iniziative di formazione, le funzioni e le attività ispettive realizzate dagli enti competenti in materia, in particolare nei settori a più alto rischio di irregolarità;
  • la qualificazione del ruolo della committenza nei contratti di lavori, forniture e servizi, mediante intese ed accordi, a partire dalle esperienze in essere, con gli enti locali, gli enti con funzioni di vigilanza e le parti sociali;
  • la realizzazione, in accordo con gli enti competenti in materia previdenziale, assicurativa, di vigilanza ed immigrazione, di specifiche iniziative divulgative, informative e formative per sensibilizzare i lavoratori impiegati nei settori dei trasporti, della movimentazione delle merci, del facchinaggio e dei servizi connessi nonché all’attività di logistica;
  • il supporto, anche a fronte di accordi territoriali o settoriali, di progetti sperimentali di emersione, con particolare riferimento a specifici segmenti del mercato del lavoro, quali quelli costituiti dai lavoratori immigrati e stagionali, garantendo comunque l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative;
  • accordi fra le parti sociali volti a favorire la piena regolarità delle condizioni di lavoro, la loro sicurezza ed il miglioramento della qualità delle stesse e degli strumenti di tutela dei lavoratori, occupati con le diverse forme contrattuali vigenti, con particolare riferimento ai contesti produttivi contrassegnati dal ricorso ad appalti ed a subappalti;
  • accordi ed intese con i soggetti pubblici competenti per potenziare ed armonizzare l’attività ispettiva e di controllo sulle imprese, sia fornitrici dei servizi sia committenti, promuovendo l’esperienza degli osservatori locali;

La legge prevede la nascita di un "Elenco di merito" volontario per gli operatori dell'autotrasporto, di facchinaggio e di servizi (la cui iscrizione comporta specifici requisiti)

L’iscrizione all’elenco potrà essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all’erogazione di contributi nonché quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.

Le imprese che accetteranno di iscriversi nell’Elenco, dovranno garantire di :

  • applicare e far applicare contratti che dovranno essere redatti in forma scritta;
  • applicare e a far applicare i CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative e, per le cooperative di lavoro, ad applicare e far applicare le disposizioni sul socio lavoratore, di cui alla legge 3 aprile 2001, n.142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

La legge inoltre istituisce la Consulta regionale per la legalità, cui parteciperanno anche rappresentanti dei sindacati e delle imprese.

LOTTA ALL'ILLEGALITA' NELL'AUTOTRASPORTO

In questa parte della legge la Regione, anche mediante specifiche intese con gli enti pubblici competenti ad autorizzare l’esercizio delle attività di autotrasportatore e ad esercitare la vigilanza sul suo corretto svolgimento, si impegna ad adottare misure finalizzate a:

  • assicurare la più ampia circolazione di tutte le informazioni e i dati utili per controllare e monitorare la regolarità del trasporto;
  • verificare, con le amministrazioni locali e le strutture regionali competenti, anche attraverso l’istituzione di appositi tavoli di lavoro, le principali criticità emerse in tema di illegalità nel settore dell’autotrasporto di merci su strada al fine di valutare la gravità dei fenomeni e di definire e proporre opportune misure di promozione della legalità.

La Regione esercita funzioni di osservatorio nel settore dell’autotrasporto di merci, anche in collaborazione con gli osservatori locali per il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni di illegalità.

A tal fine la Regione dovrà:

  • acquisire le informazioni ed i dati utili a monitorare l'attività degli operatori economici anche mediante specifici accordi con le associazioni di categoria, consorzi, imprese, nonché con enti pubblici che esercitano funzioni di autorizzazione, controllo e vigilanza sulle imprese che effettuano trasporto merci in conto terzi o in conto proprio;
  • favorire la rilevabilità dei flussi finanziari delle imprese di autotrasporto operanti nel territorio regionale, anche attraverso la stipulazione di specifici accordi, al fine di contrastare più efficacemente i fenomeni di illegalità nonché l’infiltrazione e il radicamento della criminalità organizzata e mafiosa nel territorio regionale sul piano economico e sociale;
  • esercitare, anche in concorso con gli altri soggetti a ciò preposti, le funzioni di segnalazione agli enti competenti per l’effettuazione delle attività di vigilanza in materia di sicurezza, legalità e degli obblighi assicurativi e previdenziali, con particolare riferimento alle situazioni  in  cui,  anche  mediante  elaborazioni  delle  informazioni  raccolte,  emergano significativi elementi sintomatici di alterazione del congruo e regolare svolgimento delle attività di autotrasporto;
  • individuare e diffondere buone pratiche e modalità finalizzate a uniformare e supportare verso obiettivi di legalità e trasparenza le attività degli operatori del settore e a valorizzarne la responsabilità sociale.

La parte che a noi appare più significativa, ma anche quella che potrebbe creare maggiori frizioni istituzionali posto che la legge nazionale riconosce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’incarico di gestire – a livello decentrato – l’Albo dell’autotrasporto e – a livello centrale –  il REN, Registro elettronico nazionale, è la decisione di creare un apposito sistema informativo regionale.

Tale banca dati dovrebbe contenere i dati relativi a:

  • imprese di autotrasporto in conto terzi operanti in Regione;
  • imprese con sede legale o unità operativa presenti in Regione e che risultano detentrici di mezzi in conto proprio per i quali sia necessario il rilascio della licenza;
  • legali rappresentanti, gestori del trasporto, membri degli organi di amministrazione e controllo delle imprese.

Le informazioni contenute nel sistema operativo secondo la Legge Regionale, dovrebbero essere utilizzabili per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco di merito di cui sopra, ma anche per farne “oggetto di comunicazione agli enti ed alle pubbliche amministrazioni titolari di poteri ispettivi, di vigilanza e controllo”.

La Regione, infine, anche mediante accordi con gli enti pubblici ed i soggetti competenti, promuoverà l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta, ovvero “quegli spazi, anche posti all’interno di aree di servizio e aree di parcheggio, appositamente adibiti alla sosta dei veicoli pesanti”.

IL CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO NEL TRASPORTO DI INERTI 

Una specifica norma della legge riguarda l’attività di trasporto di materiale estrattivo in cui più forti sembrano essere i fenomeni di abusivismo e di infiltrazioni di operatori irregolari.

Le imprese che operano nel settore del trasporto di inerti dovranno, infatti comunicare alla Regione, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo, i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono.

Nel caso in cui il trasporto del materiale estratto venga effettuato in conto proprio, la comunicazione dei dati è posta a carico del soggetto autorizzato all’attività estrattiva.

In caso di omessa o non veritiera comunicazione dei dati la Regione procede alla cancellazione dell’impresa dall’elenco di merito di cui all’articolo 6.

I titolari dell’autorizzazione alle attività estrattive sono tenuti a verificare, sulla base dei dati di targa del veicolo, che le imprese di autotrasporto di cui si avvalgono per il trasporto del materiale estratto abbiano comunicato i dati al sistema informativo regionale.

Sono anche previste pesanti sanzioni per gli inadempienti: l’ente competente disporrà infatti  la sospensione dell’attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi qualora risulti che:  

  • il soggetto autorizzato all’estrazione si sia avvalso di imprese di autotrasporto non presenti nel sistema informativo;
  • i dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto non corrispondano al vero e che il soggetto autorizzato all’estrazione non abbia proceduto alla verifica della loro regolarità almeno due volte l’anno.

CONTRASTO A FORME DI DUMPING SALARIALE E DI SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI FACCHINI

La parte dedicata alle attività di facchinaggio si pone l'obiettivo di contrastare "forme irregolari di utilizzo dei lavoratori", attraverso un'attività di verifica e d'informazione sulla "disapplicazione o non corretta applicazione dei CCNL di settore”

In questa attività di contrasto alle forme di sfruttamento della manodopera saranno monitorati per essere perseguiti, alcuni comportamenti particolarmente gravi:

  • la sistematica violazione degli istituti contrattuali,
  • la retribuzione inferiore a quella prevista dai CCNL di settore sottoscritti dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative,
  • la violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro,
  • la sottoposizione dei lavoratori a condizioni e orari di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni di alloggio particolarmente degradanti,
  • qualunque altro elemento sintomatico di alterazione del congruo e regolare svolgimento dell'attività lavorativa".

La Regione, al fine di rendere possibile e efficace l’attività di contrasto, realizzerà una piattaforma telematica per la condivisione di dati utili all’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti di vigilanza preposti e si impegna a promuovere il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell’elenco delle imprese da ispezionare.

Infine, realizzerà, d’intesa con le Camere di Commercio, anche un elenco regionale dei prezzi dei servizi di facchinaggio, che pur avendo solamente valore di riferimento per la committenza pubblica e di valutazione sulla congruità dei prezzi di quella privata, potrà rappresentare un potente disincentivo a praticare dumping salariali da parte di chi voglia essere ammesso a stipulare contratti di servizi di facchinaggio.

L’ultima parte del capitolo sul facchinaggio della Legge regionale dell’Emilia-Romagna dispone che nei bandi per i contributi alle imprese siano criteri prioritari di valutazione:

  • l'applicazione del CCNL;
  • il deposito di regolamenti interni conformi alla Legge 142/2001;
  • il deposito dei contratti per le prestazioni di facchinaggio;
  • il rispetto dei prezzi sui servizi di facchinaggio;
  • la regolarità contributiva negli ultimi tre anni.

Allegato – 1 – Emilia Romagna – la legge

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