Il 7 maggio 2014, l'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna ha approvato una Legge regionale che, secondo i suoi proponenti, intende aumentare la legalità nell'autotrasporto, nel facchinaggio e nella movimentazione delle merci.
Questa, infatti, è la prima legge regionale che si propone specificamente l’obiettivo di aumentare la legalità nella logistica, che affronta sia i controlli sull'autotrasporto, sia il contrasto a forme irregolari nella cooperazione all'interno dei magazzini.
Il testo – che alleghiamo nella forma che risulta dal Bollettino Ufficiale della Regione – si articola in quattro parti:
Nelle disposizioni generali, vengono ribaditi gli obiettivi della legge:
la Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato e dei principi di tutela della concorrenza e di libertà d’impresa, promuove la legalità, la sicurezza e la regolarità del lavoro nei settori dell’autotrasporto, del facchinaggio, dei servizi di movimentazione delle merci e dei servizi complementari
Di qui l’impegno a promuovere:
a) l’adozione di procedure e di iniziative finalizzate alla trasparenza, alla semplificazione e alla razionalizzazione dell’attività amministrativa, nonché alla dematerializzazione dei procedimenti a carico delle pubbliche amministrazioni e di altri enti competenti;
b) iniziative di coordinamento e di cooperazione istituzionale finalizzate a favorire la legalità e a prevenire i rischi e a contrastare gli effetti dell’infiltrazione criminale e mafiosa, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di contrasto alla criminalità e di tutela del lavoro;
c) la regolarità delle condizioni di lavoro quale strumento per perseguire le finalità indicate in premessa, compresa la prevenzione nei confronti della criminalità organizzata e mafiosa;
d) il coordinamento e la cooperazione interistituzionale per le attività di prevenzione e di controllo, favorendo, in particolare, lo scambio dei dati e delle informazioni tra gli enti, nell’ambito delle rispettive competenze;
e) la responsabilità sociale delle imprese e in particolare, l’adozione e la diffusione di buone pratiche di responsabilità sociale da parte delle stazioni appaltanti pubbliche, al fine di promuovere sull’intero territorio regionale contratti assegnati attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
f) l’etica del lavoro e la sicurezza del lavoro;
g) l’attività di formazione e di sensibilizzazione sui temi della presente legge rivolta ai lavoratori, agli operatori economici e ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
h) l’attività di documentazione, di studio e di ricerca sui temi della legge.
La Regione elenca una nutrita serie di interventi per la promozione della legalità, tra cui vale la pena di segnalare, per la loro importanza:
La legge prevede la nascita di un "Elenco di merito" volontario per gli operatori dell'autotrasporto, di facchinaggio e di servizi (la cui iscrizione comporta specifici requisiti)
L’iscrizione all’elenco potrà essere assunta quale criterio di valutazione nella redazione di bandi finalizzati all’erogazione di contributi nonché quale presupposto per ulteriori misure premiali definite dalla Giunta regionale.
Le imprese che accetteranno di iscriversi nell’Elenco, dovranno garantire di :
La legge inoltre istituisce la Consulta regionale per la legalità, cui parteciperanno anche rappresentanti dei sindacati e delle imprese.
LOTTA ALL'ILLEGALITA' NELL'AUTOTRASPORTO
In questa parte della legge la Regione, anche mediante specifiche intese con gli enti pubblici competenti ad autorizzare l’esercizio delle attività di autotrasportatore e ad esercitare la vigilanza sul suo corretto svolgimento, si impegna ad adottare misure finalizzate a:
La Regione esercita funzioni di osservatorio nel settore dell’autotrasporto di merci, anche in collaborazione con gli osservatori locali per il monitoraggio e l’analisi dei fenomeni di illegalità.
A tal fine la Regione dovrà:
La parte che a noi appare più significativa, ma anche quella che potrebbe creare maggiori frizioni istituzionali posto che la legge nazionale riconosce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’incarico di gestire – a livello decentrato – l’Albo dell’autotrasporto e – a livello centrale – il REN, Registro elettronico nazionale, è la decisione di creare un apposito sistema informativo regionale.
Tale banca dati dovrebbe contenere i dati relativi a:
Le informazioni contenute nel sistema operativo secondo la Legge Regionale, dovrebbero essere utilizzabili per verificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco di merito di cui sopra, ma anche per farne “oggetto di comunicazione agli enti ed alle pubbliche amministrazioni titolari di poteri ispettivi, di vigilanza e controllo”.
La Regione, infine, anche mediante accordi con gli enti pubblici ed i soggetti competenti, promuoverà l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione e al controllo dei fenomeni di illegalità nelle aree di sosta, ovvero “quegli spazi, anche posti all’interno di aree di servizio e aree di parcheggio, appositamente adibiti alla sosta dei veicoli pesanti”.
IL CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO NEL TRASPORTO DI INERTI
Una specifica norma della legge riguarda l’attività di trasporto di materiale estrattivo in cui più forti sembrano essere i fenomeni di abusivismo e di infiltrazioni di operatori irregolari.
Le imprese che operano nel settore del trasporto di inerti dovranno, infatti comunicare alla Regione, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo, i dati identificativi dei mezzi di cui si avvalgono.
Nel caso in cui il trasporto del materiale estratto venga effettuato in conto proprio, la comunicazione dei dati è posta a carico del soggetto autorizzato all’attività estrattiva.
In caso di omessa o non veritiera comunicazione dei dati la Regione procede alla cancellazione dell’impresa dall’elenco di merito di cui all’articolo 6.
I titolari dell’autorizzazione alle attività estrattive sono tenuti a verificare, sulla base dei dati di targa del veicolo, che le imprese di autotrasporto di cui si avvalgono per il trasporto del materiale estratto abbiano comunicato i dati al sistema informativo regionale.
Sono anche previste pesanti sanzioni per gli inadempienti: l’ente competente disporrà infatti la sospensione dell’attività estrattiva per un periodo compreso tra un minimo di un mese e un massimo di sei mesi qualora risulti che:
CONTRASTO A FORME DI DUMPING SALARIALE E DI SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI FACCHINI
La parte dedicata alle attività di facchinaggio si pone l'obiettivo di contrastare "forme irregolari di utilizzo dei lavoratori", attraverso un'attività di verifica e d'informazione sulla "disapplicazione o non corretta applicazione dei CCNL di settore”
In questa attività di contrasto alle forme di sfruttamento della manodopera saranno monitorati per essere perseguiti, alcuni comportamenti particolarmente gravi:
La Regione, al fine di rendere possibile e efficace l’attività di contrasto, realizzerà una piattaforma telematica per la condivisione di dati utili all’attività ispettiva e di controllo da parte degli enti di vigilanza preposti e si impegna a promuovere il coordinamento con i servizi ispettivi degli uffici territoriali del Ministero del lavoro al fine di favorire modalità omogenee nella formazione dell’elenco delle imprese da ispezionare.
Infine, realizzerà, d’intesa con le Camere di Commercio, anche un elenco regionale dei prezzi dei servizi di facchinaggio, che pur avendo solamente valore di riferimento per la committenza pubblica e di valutazione sulla congruità dei prezzi di quella privata, potrà rappresentare un potente disincentivo a praticare dumping salariali da parte di chi voglia essere ammesso a stipulare contratti di servizi di facchinaggio.
L’ultima parte del capitolo sul facchinaggio della Legge regionale dell’Emilia-Romagna dispone che nei bandi per i contributi alle imprese siano criteri prioritari di valutazione:
Allegato – 1 – Emilia Romagna – la legge
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