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IMU sui capannoni: non è il Comune a poter differirne il versamento
In questi giorni vi sono state una serie di polemiche, da parte di autodefinitisi rappresentanti locali dell’autotrasporto, circa la disponibilità, da parte di questo o quel Comune, a differire i termini di versamento dell’IMU, sulla base della maggiore o minore empatia, attribuita alle diverse Amministrazioni, con i propri concittadini messi in difficoltà dalle conseguenze del COVID.
Ora. con la Risoluzione n. 5 dell’8 giugno 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito in quali pochi casi e con quali limitate modalità i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza.
Il Dipartimento delle Finanze, in particolare, puntualizza la situazione relativa all’IMU.
Da parte del Comune per questa imposta, infatti, la possibilità di differimento è, in via generale, preclusa dal comma 762 dell’art. 1 della legge di Bilancio per il 2020.
Tuttavia, ricorda il MEF, tale disposizione, deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) che, invece, consente ai Comuni di stabilire, con proprio regolamento, differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano “situazioni particolari”, fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto.
Peraltro, precisa immediatamente il Dipartimento delle Finanze, il Comune potrebbe esercitare questa facoltà con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza, senza quindi toccare quelle di competenza statale.
Tale principio, pertanto, porta ad escludere che i Comuni possano decidere interventi – anche di semplice differimento dei versamenti – aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale relativa agli immobili a destinazione produttiva (classificati nel gruppo catastale D).
La Risoluzione, inoltre, esclude anche l’eventualità, alternativa al differimento del termine, di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, ma dando possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l’acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi. Secondo il Ministero, infatti:
- tale ipotesi equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini;
- sia per la quota comunale che per quella statale, non sembra possibile che il Comune possa rinunciare integralmente alle sanzioni, trattandosi di materia coperta dalla riserva di legge.
Tuttavia, viene ricordato che, in capo agli enti locali, sussiste la possibilità di introdurre agevolazioni, ossia ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge (sulla base dei principi delineati dall’art. 50 della L. n. 449 del 1997) e la regolamentazione delle modalità di rateazione delle somme dovute a seguito della notifica di atti di accertamento esecutivo.