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Trasporto transfrontaliero di rifiuti: imprese svizzere e UE pari sono

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali con la propria Circolare n. 5 del 9 maggio 2019, ha fornito chiarimenti in merito alla documentazione necessaria per le imprese svizzere ai fini dell’iscrizione alla categoria 6 (trasporto transfrontaliero di rifiuti) dell’Albo Gestori.
In base all’Accordo sui trasporti stradali tra la UE e la Confederazione svizzera del 2002, infatti, la licenza comunitaria è equiparata alla licenza svizzera rilasciata ai vettori stradali della Confederazione per il trasporto internazionale di merce da/verso Paesi UE, che è liberalizzato.
Anche i requisiti necessari per l’ottenimento di tale licenza sono gli stessi previsti dalle norme unionali e di conseguenza i vettori svizzeri sono equiparati, in quanto a documentazione da presentare per l’iscrizione in categoria 6, ai vettori comunitari.
Resta inteso invece che ai fini della dimostrazione della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori, la verifica deve essere effettuata esclusivamente sui primi due pilastri del sistema previdenziale della Confederazione in quanto obbligatori (e corrispondenti al nostro INPS ed INAIL) e non sul c.d. “terzo pilastro” che attiene alla previdenza individuale facoltativa

