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Impresa familiare: parere dell’Agenzia delle Entrate sulla tassazione delle plusvalenze da cessione
Il reddito dell’impresa è, pertanto, dichiarato nel suo ammontare complessivo dall’imprenditore che è l’unico titolare dell’impresa; questi, a sua volta, può imputare parte del suo reddito ai familiari (tenuto conto, come già scritto, delle rispettive quote di partecipazione) per un ammontare non superiore al 49%.
Pertanto, a proposito del trattamento fiscale della plusvalenza realizzata dall’impresa familiare, l’Agenzia delle Entrate ritiene che sia imputabile interamente in capo all’imprenditore, mentre rimane fiscalmente irrilevante per i collaboratori familiari.
La plusvalenza deve inquadrarsi nell’ambito dei redditi d’impresa (a norma del combinato disposto degli articoli 58 e 86 del TUIR), non trovando, viceversa, applicazione le disposizioni sui redditi diversi (art. 67, comma 1, lettera h-bis), del medesimo TUIR.
Peraltro l’Agenzia, preso atto dei differenti orientamenti che in questi anni si sono susseguiti su questa tematica, in considerazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, ha deciso di non applicare sanzioni qualora, in passato, la plusvalenza realizzata dalla cessione sia stata ripartita tra il titolare dell’impresa ed i collaboratori familiari.

