Prosegue, nelle diverse sedi istituzionali dell’Unione Europea l’iter legislativo che porterà alla revisione di due direttive europee che interessano il settore dell’autotrasporto merci: la direttiva 96/71 sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, e la direttiva 96/53 sui pesi e le dimensioni massime autorizzate.
Per entrambi questi provvedimenti, il Parlamento Europeo, alla vigilia del suo scioglimento in vista delle elezioni del 25 maggio prossimo, ha approvato delle risoluzioni legislative che, ora, passeranno all’esame del Consiglio U.E., il quale, a sua volta, dovrà decidere se modificarle o meno.
In caso affermativo si renderebbe necessario un ulteriore esame del nuovo Parlamento e, successivamente, del Consiglio.
Ove, invece, non vi fossero – ma è un’ipotesi assai remota – richieste di modifiche, allora il testo diventerebbe definitivo.
Si riportano, di seguito, i punti principali delle due risoluzioni approvate dal Parlamento Europeo
Gli elementi attorno ai quali ruota la proposta licenziata dal Parlamento Europeo, sono i seguenti
Tali indicatori dovranno essere analizzati nel loro complesso, tenuto conto che non devono necessariamente ricorrere tutti affinché si sia in presenza di un vero e proprio distacco.
Alcuni tra i più importanti indicatori, come indicati nell’art. 4.3 della risoluzione, risulterebbero essere i seguenti:
Per realizzare questo obiettivo, l’art.5 della risoluzione del Parlamento U.E prevede che all’interno di un unico sito web nazionale, consultabile gratuitamente, gli Stati membri mettano a disposizione del lavoratore una serie di informazioni a proposito dei contratti collettivi applicabili (art. 5.4) e delle condizioni di lavoro previste per questi soggetti dalla direttiva 96/71, comprese le disposizioni in materia di salute e sicurezza.
In particolare occorre mettere a disposizione le informazioni riguardanti le diverse tariffe minime salariali ed i loro elementi costitutivi, il metodo per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali.
Tra le informazioni da fornire, vi è anche una descrizione delle procedure per sporgere denuncia nei confronti del datore di lavoro, quando le predette condizioni non vengano rispettate.
Quanto sopra dovrà essere reso disponibile nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante e nelle lingue più pertinenti, in funzione delle esigenze del mercato del lavoro.
Gli Stati devono inoltre indicare uno specifico funzionario che, nell’ufficio di collegamento, risulti incaricata di rispondere alle richieste di informazioni dei lavoratori distaccati.
A questo proposito, la risoluzione stabilisce (art.6.6) che le richieste di informazioni provenienti da uno Stato membro o dalla Commissione U.E, devono essere evase entro 25 gg lavorativi.
Casi urgenti, che richiedono la consultazione di registri (tra cui quelli che consentono di verificare il numero di identificazione Iva, al fine di poter controllare lo stabilimento dell’impresa indagata in un altro Stato membro dell’Unione) vanno evasi entro 2 gg lavorativi dalla ricezione della richiesta.
In particolare, gli Stati potranno imporre ai predetti soggetti di presentare una dichiarazione contenente alcune informazioni, tra le quali:
Inoltre, per i lavoratori mobili nel settore dei trasporti, gli Stati possono imporre all’impresa utilizzatrice di mettere a disposizione e/o di conservare in luogo accessibile (base operativa o il veicolo su cui viene prestato il servizio) una serie di atti, quali:
L’art. 12 prevede l’estensione della responsabilità del primo contraente (in aggiunta o in luogo del datore di lavoro – subcontraente), quando il subcontraente non corrisponda al lavoratore distaccato le retribuzioni nette e le contribuzioni previste dalla Legge o dai Contratti collettivi.
Rispetto al testo originario proposto dalla Commissione U.E, quello licenziato dal Parlamento introduce modifiche significative, tra cui la bocciatura dei Maxitrucks ( altrimenti detti Eurocombi, ovvero i complessi veicolari più lunghi, rispondenti al criterio E.M.S., con una maggiore capacità di carico in termini di volume quando non di peso). Tali Maxitrucks non potranno essere utilizzati neppure nei trasporti transfrontalieri.
L’aumento della lunghezza dei veicoli è invece consentito, entro certi limiti:
Su questo fronte, la risoluzione approvata dal Parlamento europeo si propone i seguenti obiettivi:
L’emendamento 23 consente di poter superare fino a 500 millimetri le lunghezze massime dei veicoli isolati e dei complessi, quando ciò sia dovuto all’installazione, sulla parte posteriore, di dispositivi a scomparsa o pieghevoli in grado di migliorare le prestazioni aerodinamiche;
Viene autorizzato l’aumento delle lunghezze massime dovuto all’utilizzo di cabine motrici di nuova concezione, al fine di incrementare la sicurezza ed il comfort del conducente (ad esempio, con la predisposizione della via di fuga antincendio sicura ed intervenendo sui sedili di guida e sulle cuccette), e la sicurezza dei pedoni (con la riduzione degli angoli ciechi sotto il parabrezza anteriore ed intorno alla cabina, anche grazie all’installazione di specchi aggiuntivi e di telecamere, e con l’installazione di dispositivi di protezione anti incastro all’altezza delle ruote e, posteriormente, sotto i semirimorchi).
Tale aumento, come spiega l’emendamento n.11, non deve tuttavia comportare un incremento della portata utile, in ossequio al principio della neutralità tecnologica.
Peraltro, la risoluzione del Parlamento europeo affronta anche altri aspetti di indubbio interesse:
Allegato – 2 – La risoluzione del Parlamento UE sulla proposta di direttiva che modifica i pesi e le dimensioni dei veicoli
Allegato – 3 – La risoluzione del Parlamento Europeo sulle modifiche alla direttiva in tema di distacco intracomunitario dei lavoratori
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